DELIBERAZIONE 4 Giugno 2007 - Approvazione di proposte e di rettifiche tariffarie e determinazione di tariffe relative all'attivita' di distribuzione del gas naturale per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007. (Deliberazione n. 125/07).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 4 giugno 2007;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;

la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 170/04);

la deliberazione dell'Autorita' 30 settembre 2004, n. 173/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 173/04);

la deliberazione dell'Autorita' 2 agosto 2005, n. 171/05, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 171/05);

la deliberazione dell'Autorita' 30 settembre 2005, n. 206/05;

la deliberazione dell'Autorita' 21 marzo 2006, n. 57/06 (di seguito: deliberazione n. 57/06);

la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 2006, n. 127/06 (di seguito: deliberazione n. 127/06);

la deliberazione dell'Autorita' 31 luglio 2006, n. 172/06;

la deliberazione dell'Autorita' 11 settembre 2006, n. 194/06 (di seguito: deliberazione n. 194/06);

la deliberazione dell'Autorita' 11 settembre 2006, n. 195/06 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 195/06);

la deliberazione dell'Autorita' 7 novembre 2006, n. 240/06;

la deliberazione dell'Autorita' 27 novembre 2006, n. 258/06 (di seguito: deliberazione n. 258/06);

la deliberazione dell'Autorita' 18 dicembre 2006, n. 295/06 (di seguito: deliberazione n. 295/06);

la deliberazione dell'Autorita' 16 gennaio 2007, n. 07/07 (di seguito: deliberazione n. 07/07);

la deliberazione dell'Autorita' 7 marzo 2007, n. 53/07 (di seguito: deliberazione n. 53/07);

la deliberazione dell'Autorita' 16 maggio 2007 n. 118/07 (di seguito: deliberazione n. 118/07);

Considerato che:

con deliberazioni n. 258/06, n. 295/06, n. 07/07 e n. 53/07 erano state rimandate le approvazioni delle proposte tariffarie per gli anni termici 2005/06 e 2006/07 delle societa' che avevano comunicato all'Autorita' l'intenzione di voler rinunciare alla liberta' tariffaria per le proprie localita' in avviamento; e che:

le dichiarazioni previste dall'art. 5, comma 5.3.1, lettera c), secondo e terzo alinea della deliberazione n. 170/04, e/o dall'art. 12, comma 12.4.1, lettera c), della deliberazione n. 173/04 (di seguito: dichiarazioni di rinuncia alla liberta' tariffaria) presentate dalle societa' Gas S.p.A., Metansicula S.p.A., Acel S.p.A., Intesa S.p.A., Soc. Consortile di Metanizzazione A r.l., Avisio Energia S.p.A., Simeo S.r.l., Agragas S.p.A., Normanna Gas S.p.A., Valle Camonica Servizi S.p.A., Italcogim Reti S.p.A., Az. Servizi Municipalizzati Bressanone S.p.A., Aeg Reti Distribuzione S.r.l., Cosev Servizi S.p.A., Giudicarie Gas S.p.A., Erogasmet S.p.A., Italgas S.p.A., Intesagpl S.r.l., Salerno Energia Distribuzione S.r.l., Enel Rete Gas S.p.A., Smedigas S.p.A., Coingas S.p.A., Acea Pinerolese S.p.A. (ora Dgn S.r.l.) e Trentino Servizi S.p.A. sono risultate conformi ai criteri enunciati dalle medesime deliberazioni n. 170/04 e n. 173/04;

le dichiarazioni di rinuncia alla liberta' tariffaria non sono state presentate dalle societa' Valgas S.p.A., Sinergia S.p.A., Aspem S.p.A., Gea S.p.A., Cige S.p.A. e Asm Brescia S.p.A.;

la dichiarazione di rinuncia alla liberta' tariffaria e' stata presentata dalla societa' Socogas S.p.A. oltre i termini di scadenza; la medesima societa', con nota dell'11 maggio 2007 (prot. Autorita' n. 11921), ha imputato tale ritardo ad un proprio errore commesso all'atto dell'invio telematico;

per la societa' Verducci Distribuzione S.r.l., con deliberazione n. 258/06 era stata rimandata l'approvazione delle proposte tariffarie per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007 a seguito della presentazione dell'istanza per il riconoscimento della riduzione del tasso di recupero di produttivita' prevista dall'art. 5, comma 5.3.1, lettera c), primo alinea, della deliberazione n. 170/04 (di seguito: istanza per il riconoscimento della riduzione del tasso di recupero di produttivita); e che tale istanza e' risultata conforme al disposto dell'art. 7, comma 1.5, della medesima deliberazione n. 170/04;

per le societa' Napoletana Gas S.p.A., Pitta Costruzioni S.p.A. e Thüga Mediterranea S.r.l. con deliberazioni n. 295/06 e n. 53/07 era stata rimandata l'approvazione delle proposte tariffarie per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007, in quanto in alcune localita' acquisite da precedenti gestori o appartenenti ad ambiti tariffari in cui le medesime societa' risultano titolari, il concessionario ha presentato o istanza per il riconoscimento della riduzione del tasso di recupero di produttivita' o dichiarazione di rinuncia alla liberta' tariffaria; e che le istanze e le dichiarazioni...

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