COMUNICATO - Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta ´Riso di Baraggia Biellese e Vercelleseª, registrata con Reg. (CE) n. 982 del 21 agosto 2007, nel quadro della procedura prevista dal Reg. (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, presentata dal Consorzio di tutela della D.O.P. ´Riso di Baraggia Biellese e Vercelleseª con sede in via F.lli Bandiera n. 16 - 13100 Vercelli;

Considerato che il Consorzio di cui sopra e' l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che l'istanza di modifica del disciplinare di produzione della D.O.P. ´Riso di Baraggia Biellese e Vercelleseª riguarda l'eliminazione della collosita' dall'elenco dei caratteri descrittivi delle varieta', a causa della mancanza di un metodo di analisi ufficiale di tale parametro, e l'inserimento di un margine di tolleranza sui parametri individuati nel disciplinare della DOP;

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico;

Considerato altresi' che l'art. 9 del Reg. (CE) n. 510/2006 prevede la possibilita', da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate;

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere favorevole della regione Piemonte circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. ´Riso di Baraggia Biellese e Vercelleseª cosi' come modificato;

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari - QPA III, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA ´RISO DI BARAGGIA BIELLESE E

VERCELLESEª

Art. 1.

Denominazione del prodotto

La denominazione d'origine protetta ´Riso di Baraggia Biellese e Vercelleseª e' riservata al prodotto alimentare che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

La denominazione d'origine protetta ´Riso di Baraggia Biellese e Vercelleseª designa, con esclusivita', il prodotto risiero ottenuto mediante l'elaborazione del riso grezzo o risone a riso ´integraleª, ´raffinatoª e ´parboiledª.

Le varieta' di riso oggetto di coltivazione sono quelle di seguito indicate con le rispettive caratteristiche:

Le caratteristiche medie dei grani e i parametri di riconoscimento delle varieta' DOP ´Riso di Baraggia Biellese e Vercelleseª

Vedere immagine a pag. 57

Sui sopraindicati valori e' consentita una tolleranza del 10%.

Per quanto attiene i difetti che potrebbero manifestarsi sui grani del Riso integrale e del Riso raffinato e' consentita una tolleranza percentuale massima come qui di seguito e' indicato:

grani spuntati: 5,0%;

grani striati rossi: 3,0%;

grani difformi ed impurita' varietali: 5,0%;

grani gessati: 3,0%;

grani danneggiati: 1,50%;

grani danneggiati da calore: 0,05%.

Con riguardo alla percentuale dei grani spezzati (rotture), per il Riso Raffinato e' consentito il limite del 3,0%; per il Riso Integrale il limite e' del 2,0%.

Nel Riso raffinato ´Parboiledª i limiti di difetto consentiti sono i seguenti:

grani striati rossi: 1,0%;

impurita' varietali: 5,0%;

grani di riso che non hanno subito il trattamento idrotermico parboiled: 0,10%;

grani non completamente gelatinizzati: 4,0%;

grani danneggiati: 1,0%;

pecks: 0,50%;

grani spezzati: 3,0%.

Art. 3.

Delimitazione geografica del territorio di produzione

La zona di coltivazione, raccolta, elaborazione o trasformazione della denominazione d'origine protetta ´Riso di Baraggia Biellese e Vercelleseª e' situata nel nord-est del Piemonte, nelle province di Biella e di Vercelli e comprende i territori comunali e relative frazioni dei seguenti comuni: Albano Vercellese, Arborio, Balocco, Brusnengo, Buronzo, Carisio, Casanova Elvo, Castelletto Cervo, Cavaglia', Collobiano, Dorzano...

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