Proposta da parte del curatore dell'esercizio provvisorio dell'impresa del fallito (art. 104, comma 2, R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alMarzo 2008

Page 235

Tribunale di . . . Sezione fallimentare 1

Fallimento: ". . . Srl" Giudice delegato: dott. . . .

Curatore: dott. . . .

Proposta di esercizio provvisorio dell'impresa del fallito

Ill.mo Sig. giudice delegato, Il sottoscritto, curatore del fallimento indicato in epigrafe, Page 236

Premesso - che l'attività dell'impresa fallita è costituita da . . . ed è svolta in via . . . n.

. . .;

- che l'interruzione improvvisa causata dal fallimento potrebbe essere causa di grave e irreparabile danno per i creditori poiché . . .; - che per proseguire l'attività è previsto un costo complessivo di euro . . . circa e il ricavo in euro . . .

Tutto ciò premesso

Chiede alla S.V. Ill.ma di voler autorizzare l'esercizio provvisorio dell'impresa fallita ai sensi dell'art. 104, comma 2, L.F. come sostituito dal D.L.vo 9 gennaio 2006, n. 5 e di voler stabilire le modalità per la continuazione dell'attività.

Con ossequi.

. . . lì . . .

Il curatore . . .

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[1] In questo contesto, frutto di un rinnovato modo di interpretare la stessa funzione dell'esecuzione forzata collettiva, si pone anche la previsione dell'esercizio provvisorio dell'impresa, il quale può essere autorizzato o con la sentenza dichiarativa di fallimento, nel caso in cui l'improvvisa interruzione possa comportare "un danno grave", sempre che "non arrechi pregiudizio ai creditori", ovvero con successivo provvedimento del giudice delegato, su proposta del curatore, qualora il comitato dei creditori, con parere vincolante, ritenga la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa conveniente per i creditori stessi o più proficua ai fini della collocazione sul mercato dell'azienda o di suoi rami. Ed è proprio in questo secondo caso che si può cogliere l'aspetto più significativo dell'innovazione, essendosi qui voluto accentuare che l'istituto, a differenza di quanto previsto dall'art. 90 del regio decreto del 1942, risponde non più al solo interesse privatistico di consentire un miglior risultato della liquidazione concorsuale, ma è aperto a quello pubblicistico di utile conservazione...

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