COMUNICATO - Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Ciliegia di Marostica» (12A11077)

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Protetta "Ciliegia di Marostica" registrata con regolamento (CE) n. 245/2002 del 8 febbraio 2002.

Considerato che la modifica e' stata presentata dal Consorzio di Tutela Ciliegia di Marostica - Piazza Mazzini, 18 - 36042 Breganze (VI) -, e che il predetto consorzio e' l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato altresi', che l'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006 prevede la possibilita' da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della Regione Veneto circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della I.G.P. "Ciliegia di Marostica" cosi' come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare - PQA III, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione Europea.

CONSORZIO DI TUTELA DELLA IGP

"Ciliegia di Marostica"

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

Art. 1.

Denominazione

L'Indicazione Geografica Protetta "Ciliegia di Marostica" e' riservata ai frutti di ciliegia che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 510/2006 e indicati nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

La ciliegia di Marostica per il consumo fresco e' caratterizzata da un calibro elevato e un colore intenso che puo' variare da rosso fuoco a rosso scuro in relazione alle varieta'.

I frutti da immettere in commercio per il consumo fresco devono essere integri, sani, provvisti di peduncolo, puliti e privi di residui visibili sulla superficie.

La pezzatura minima dei frutti destinati al consumo fresco e' pari a 23 mm.

I frutti destinati ad altri usi (es. industria dolciaria) possono essere senza peduncolo, parzialmente integri e avere una pezzatura anche inferiore a 23 mm.

Le caratteristiche commerciali per il prodotto fresco devono essere corrispondenti alle specifiche stabilite dalle norme comunitarie di commercializzazione vigenti.

Art. 3.

Delimitazione della zona geografica di produzione

La zona di produzione della "Ciliegia di Marostica" comprende i territori dei seguenti comuni in provincia di...

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