Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Speck dell'Alto Adige», registrata con regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996, nel quadro della procedura prevista dall'art. 5 del regolamento 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, presentata dal Consorzio Tutela Speck Alto Adige, con sede in via Renon, 33/A - 39100 Bolzano;

Considerato che il Consorzio di cui sopra e' l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che l'istanza di modifica del disciplinare di produzione della I.G.P. «Speck dell'Alto Adige», riguarda esclusivamente la modifica del logo della denominazione;

Ritenuto che la modifica apportata non altera le caratteristiche del prodotto e non attenua il legame con l'ambiente geografico;

Considerato che e' gia' stata inviata ai Servizi della Commissione Europea una precedente modifica, in data 14 dicembre 2005 con nota prot. n. 67300;

Considerato che il Consorzio Tutela Speck Alto Adige ha richiesto di integrare la modifica di cui al precedente capoverso;

Considerato altresi' che l'art. 9 del regolamento (CEE) n. 510/2006 prevede la possibilita', da parte degli Stati Membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate;

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in attesa che la regione Friuli Venezia Giulia esprima il proprio motivato parere circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della IGP «Speck dell'Alto Adige» cosi' come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari - QPA III, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione Europea.

Disciplinare di Produzione del Speck dell'Alto Adige Indicazione

Geografica Protetta (IGP)

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione Geografica Protetta «Speck dell'Alto Adige» o «Speck Alto Adige» (espressa in lingua italiana) e «Su"dtiroler Markenspeck» ovvero «Su"dtiroler Speck» (entrambe equivalenti ed espressa in lingua tedesca) e' riservata al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.

Zona di produzione

La zona di elaborazione dello «Speck dell'Alto Adige» o «Speck Alto Adige» e «Su"dtiroler Markenspeck» ovvero «Su"dtiroler Speck» comprende l'intero territorio della provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige (Su"dtirol).

Art. 3.

Materia prima

Lo Speck dell'Alto Adige e' prodotto con cosce di suino preliminarmente disossate e rifilate cosi' come segue:

  1. con fesa intera o parziale, ovvero previa rimozione integrale della fesa;

  2. con un taglio parallelo dal muscolo Fricandeau all'osso della «noce»;

  3. con un taglio arrotondato dal lato dello scamone, dal «pesce» fino alla «noce», in modo che non risiduino porzioni di parte grassa senza porzione magra; nel caso in cui la coscia sia munita di fesa intera o parziale, deve essere praticato un taglio diritto anziche' arrotondato;

  4. il grasso intermuscolare residuato tra la sottofesa ed il «pesce» sottostante la fesa puo' essere rimosso;

  5. non deve essere lesionato o reciso, a seguito della rimozione del femore, il nervo esistente tra il Fricandeau e la «noce»;

  6. non deve...

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