COMUNICATO - Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Limone di Rocca Imperiale». (13A06123)

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Limone di Rocca Imperiale» ai sensi del Regolamento (CE) n. 1151/12 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, presentata dal Consorzio per la tutela e la valorizzazione del Limone di Rocca Imperiale - Via Castello di Aragona n. 2 - 87074 Rocca Imperiale (CS), e acquisito inoltre il parere della Regione Calabria, esprime parere favorevole sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato. Considerato che il Decreto Ministeriale n. 5442 del 21 maggio 2007, recante la procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006, prevede all'art. 9 che la richiesta di modifica di un disciplinare di produzione di una DOP o IGP possa essere presentata dal relativo Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della citata normativa o, in assenza, sottoscritta da un gruppo di produttori immessi nel sistema dei controlli che rappresentino almeno il 51% della produzione controllata/certificata, nonche' una percentuale pari almeno al 30% delle imprese coinvolte nella produzione e dai riscontri effettuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Calabria e' risultato che la richiesta presentata dal Consorzio per la tutela e la valorizzazione del Limone di Rocca Imperiale soddisfi tale condizione. Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualita' e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare - PQA III - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione Europea. Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ai sensi dell'art. 49, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per l'approvazione ai competenti organi comunitari. Allegato Art. 1. Denominazione L'Indicazione Geografica Protetta «Limone di Rocca Imperiale» e' riservata ai frutti di limone che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente Disciplinare. Art. 2. Descrizione del prodotto L'Indicazione Geografica Protetta «Limone di Rocca Imperiale» e' riservata ai frutti provenienti dalle cultivar del gruppo Femminello, appartenente alla specie botanica Citrus Limun Burm., noti nel comprensorio col nome di «Limone di Rocca Imperiale». All'atto della sua immissione al consumo, i frutti di «Limone di Rocca Imperiale» presentano le seguenti caratteristiche: colore della buccia: da verde chiaro a giallo;

forma del frutto: da ellittico-allungata a sferoidale;

dimensioni: da medio a grande, con calibro non inferiore a 53 mm;

peso non inferiore a 100 grammi;

flavedo: ricco di olio essenziale, aroma e profumo forte e intenso con contenuto in limonene >

70% (% sul totale degli idrocarburi terpenici);

polpa: di colore giallo citrino, pressoche' priva di semi;

Succo di colore giallo citrino, con resa uguale o superiore al 30% e con acidita' uguale o superiore al 4,5% (4,5 gr di acido citrico/100 ml). Possono ottenere la denominazione IGP Limone di Rocca Imperiale solo i limoni appartenenti alla categoria commerciale «Extra», «I» e «II» Art. 3. Zona di produzione La zona di produzione dell'IGP «Limone di Rocca Imperiale» coincide con il territorio amministrativo del comune di Rocca Imperiale. Art. 4. Prova dell'origine Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali...

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