Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha ricevuto l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «Prosciutto di Carpegna», registrata con Reg. (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996, nel quadro della procedura prevista dall'art. 17 del reg. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, presentata dall'azienda San Leo Carpegna S.r.l., unico produttore riconosciuto ed operante per la lavorazione del «Prosciutto di Carpegna» D.O.P. con sede in Carpegna, via Petricci.

L'istanza di modifica del disciplinare di produzione della D.O.P. «Prosciutto di Carpegna», comprensiva delle mere correzioni e delle necessarie integrazioni, riguarda in particolare gli elementi che favoriscono la tracciabilita' e il controllo della produzione, nonche' la designazione e presentazione del prodotto all'atto della sua immissione al consumo.

Ritenuto che le modifiche apportate risultano non alterare le caratteristiche del prodotto e non attenuare il legame con l'ambiente geografico.

Considerato altresi' che l'art. 9 del citato Reg. (CEE) n. 2081/92 prevede la possibilita', da parte degli Stati Membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate

Visto il parere favorevole alle modifiche espresso dalla regione Marche.

Considerato che l'attuale disciplinare di produzione della Denominazione d'Origine Protetta «Prosciutto di Carpegna» e' formato dall'insieme della documentazione trasmessa alla Commissione europea per la registrazione della denominazione.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari - QPA III, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

Allegato

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE

DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE D'ORIGINE

PROTETTA «PROSCIUTTO DI CARPEGNA»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione d'origine protetta «Prosciutto di Carpegna» e' riservata al prosciutto crudo stagionato che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.

Zona di produzione

Gli allevamenti...

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