COMUNICATO - Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Bruzio» (12A11328)

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Bruzio» registrata con regolamento (CE) n. 1065/97 del 12 giugno 1997.

Considerato che la modifica e' stata presentata dal Consorzio tutela e valorizzazione dell'olio extravergine di oliva D.O.P. Bruzio - via Magenta n. 33 - 87062 Cariati (Cosenza), e che il predetto consorzio e' l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato altresi', che l'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006 prevede la possibilita' da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della Regione Calabria circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Bruzio» cosi' come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare - PQA III, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione Europea.

Allegato

Disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Bruzio»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Bruzio», accompagnata obbligatoriamente da una delle seguenti menzioni geografiche: «Fascia Prepollinica», «Valle Crati», «Colline Joniche Presilane» «Sibaritide» e' riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varieta' di olivo

  1. La denominazione di origine protetta «Bruzio» accompagnata dalla menzione geografica «Fascia Prepollinica» e' riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varieta' di olivo:

    Tondina in misura non inferiore al 50%, Carolea in misura non superiore al 30%, Grossa di Cassano in misura non superiore al 20%. Possono concorrere altre varieta' fino al limite massimo del 25%.

  2. La denominazione di origine protetta «Bruzio» accompagnata dalla menzione geografica «Valle Crati» e' riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varieta' di olivo: Carolea in misura non inferiore al 50%, Tondina in misura non superiore al 30%, Rossanese o Dolce di Rossano in misura non superiore al 20%. Possono concorrere altre varieta' fino al limite massimo del 20%.

  3. La denominazione di origine protetta «Bruzio» accompagnata dalla menzione geografica «Colline Joniche Presilane» e' riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varieta' di olivo:

    Rossanese o Dolce di Rossano in misura non inferiore al 70%. Possono concorrere altre varieta' fino al limite massimo del 30%.

  4. La denominazione di origine protetta «Bruzio» accompagnata dalla menzione geografica «Sibaritide» e' riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varieta' di olivo: Grossa di Cassano in misura non inferiore al 70%, Tondina in misura non superiore al 30%. Possono concorrere altre varieta' fino al limite massimo del 30%.

    Art. 3.

    Zona di produzione

  5. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 comprende, nell'ambito del territorio amministrativo della provincia di Cosenza, i territori olivati dei sotto elencati comuni atti a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione:

    Acquaformosa, Altomonte, Bisignano, Cariati, Caloveto, Calopezzati, Cassano allo Jonio, Castrovillari, Cerchiaria di Calabria, Cervicati, Cerzeto, Civita, Corigliano Calabro, Cropalati, Firmo, Francavilla Marittima, Frascineto, Lattarico, Lungro, Mandatoriccio, Mirto-Crosia, Mongrassano; Montalto Uffugo, Paludi, Pietrapaola, Plataci, Rende, Rossano Roggiano Gravina, Rota Greca, Scala Coeli, S.Basile, S.Cosmo Albanese, S. Demetrio, Corone, S. Giorgio Albanese, S. Lorenzo del Vallo, S. Marco Argentano, S. Martino Finita, S. Sofia d'Epiro, S. Vincenzo la Costa, Saracena, Spezzano Albanese, Tarsia, Terranova da Sibari, Terravecchia, Torano Castello, Vaccarizzo Albanese, Villapiana.

  6. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Bruzio» accompagnata dalla menzione geografica «Fascia Prepollinica» comprende, in provincia di Cosenza, l'intero...

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