COMUNICATO - Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione d''origine protetta «Oliva Ascolana del Piceno». (12A01870)

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Oliva Ascolana del Piceno» registrata con regolamento (CE) n. 1855/2005 del 14 novembre 2005.

Considerato che la modifica e' stata presentata dal Consorzio per la tutela dell'Oliva Ascolana del Piceno - via Ruffini n. 9 - 63100 - Ascoli Piceno, e che il predetto consorzio e' l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato altresi', che l'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006 prevede la possibilita' da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della Regione Abruzzo e della Regione Marche circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Oliva Ascolana del Piceno» cosi' come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' - Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualita' - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - 00187 ROMA - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione Europea.

Allegato

Disciplinare di Produzione della Denominazione di Origine Protetta

"Oliva Ascolana del Piceno".

Art. 1.

Denominazione

La denominazione d'origine protetta "Oliva Ascolana del Piceno" e' riservata alle olive, in salamoia o ripiene che rispondono ai requisiti e alle condizioni stabilite dal Regolamento Comunitario n. 510/2006 ed indicate nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Piattaforma varietale

La denominazione d'origine protetta "Oliva Ascolana del Piceno" designa le olive, in salamoia o ripiene, prodotte nella zona delimitata al successivo art.3 del presente disciplinare, ottenute dalla varieta' d'olivo "Ascolana Tenera".

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della denominazione d'origine protetta "Oliva Ascolana del Piceno" comprende per intero i territori dei seguenti comuni:

Comuni della provincia di Ascoli Piceno

Acquaviva Picena, Altidona, Appignano del Tronto, Ascoli Piceno, Belmonte Piceno, Campofilone, Carassai, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Cossignano, Cupramarittima, Falerone, Fermo, Folignano, Francavilla d'Ete,Grottammare, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Maltignano, Massa Fermana, Massignano, Monsampietro Morico, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, Montappone, Monte Rinaldo, Monte S. Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montedinove, Montefiore delľAso, Montegiberto, Montegiorgio, Montegranaro, Monteleone di Fermo, Montelparo, Monteprandone, Monterubbiano, Montottone, Moresco, Offida, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto S. Giorgio, Porto S. Elpidio, Rapagnano, Ripatransone, Rotella, Servigliano, Spinetoli, San Benedetto del Tronto, S. Elpidio a Mare, S...

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