Proposta di concordato fallimentare (art. 124 R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alMarzo 2008

Page 375

Tribunale di . . . Sezione fallimentare

Fallimento . . . Giudice delegato . . . Curatore . . .

Oggetto: proposta di concordato fallimentare

Ill.mo sig. giudice delegato dott. . . . il sottoscritto . . . in qualit‡ di legale rap presentante della societ‡ fallita . . .

Premesso che

1) in data . . . Ë stato reso esecutivo lo stato passivo della societ‡ fallita;

2) dal suddetto stato passivo risultano crediti privilegiati per euro . . . e crediti chirografi per euro . . .

Tutto ciÚ premesso e considerato

Propone La seguente proposta di concordato fallimentare con assuntore ai sensi dell'art. 124 L.F.

a) Assuntore: societ‡ . . . con sede legale . . . ed amministrativa . . . codice fiscale/partita iva iscritta nella sezione ordinaria del registro imprese di . . . codice fiscale e numero registro delle imprese di . . . iscritta al repertorio economico amministrativo al n. . . .

b) Pagamenti e tempi di pagamento: . .

1) pagamento integrale dei creditori privilegiati ammessi allo stato passivo reso esecutivo e depositato in cancelleria in data . . . limitatamente agli importi ivi indicati, entro . . . dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato;

2) pagamento dei creditori chirografari nella percentuale del . . .% dell'importo del credito vantato da ognuno di loro, risultante dallo stato passivo reso esecutivo come sopra, da calcolarsi sul valore nominale del rispettivo credito cosÏ come risultante da detto stato passivo, senza interessi, in unica soluzione, entro Page 376 . . . giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato;

c) Condizioni:

1) il concordato Ë riferibile ai soli creditori che risultano ammessi allo stato passivo reso esecutivo e depositato in cancelleria ed in particolare: Stato passivo euro . . .

Chirografari euro . . . Privilegiati euro . . . Totale euro . . .

Il concordato comporter‡, accertata la sua avvenuta completa esecuzione nei termini suddetti, l'immediata liberazione della societ‡ concordataria . . . La societ‡ concordataria e l'assuntore si riservano, caso per caso, di estendere eventualmente la proposta anche ai creditori, privilegiati e chirografari, che dovessero presentare istanza di insinuazione tardiva ex art. 101 L.F. nelle more dell'approvazione e dell'omologazione del concordato. La proposta di concordato viene estesa da subito ai creditori che hanno gi‡ depositato istanza di ammissione tardiva, nonché ai creditori che hanno presentato...

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