Proposizione di separati giudizi per il pagamento del capitale e degli interessi: riflessioni a margine del sindacato di abusività della condotta del creditore (Trib. Foggia, 3 febbraio 2012)

AutoreGianluca Petti
Pagine449-469
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rivista di diritto privato Difese e decisioni
3/2012
TRIBUNALE DI FOGGIA, 3 febbraio 2012 – Est. Rizzi –
S. S.p.A. c. Provincia di Foggia
Proposizione di separati giudizi per il pagamento del capitale
e degli interessi: riessioni a margine del sindacato di abusività
della condotta del creditore
Trasporto pubblico di linea – Credito per l’eettuazione del servizio – Inadempimen-
to – Pagamento del corrispettivo e degli interessi – Proposizione di separate azioni di
condanna – Abuso del diritto – Sussistenza (Cost., art. 2, 111; c.c., art. 1175, 1375).
Abusa della tutela giurisdizionale il creditore che esercita distinte azioni di
condanna per far valere pretese – scaturenti dallo stesso rapporto contrattuale
– basate su situazioni vericatesi prima della proposizione delle domande giu-
diziali, aggravando così la posizione del debitore in violazione del principio
costituzionale del giusto processo e di quei doveri di correttezza che dovrebbero
ispirare il comportamento delle parti anche nella fase dell’inadempimento
dell’obbligazione (nel caso di specie, è stata dichiarata improponibile l’azione
del concessionario del servizio di trasporto pubblico locale verso l’ente territo-
riale diretta ad ottenere esclusivamente gli interessi per il ritardo nel pagamento
del corrispettivo pattuito, il versamento del quale era stato precedentemente
richiesto promuovendo un separato procedimento monitorio).
MOTIVI
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell’art. 132 c.p.c. come
novellato dalla legge 69/2009 – applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell’art. 58,
comma 2, della novella – si omette la redazione dello svolgimento del processo.
Ciò posto, non è superuo rammentare che la Provincia di Foggia ha opposto il
decreto ingiuntivo n. 658/2004 emesso dal Tribunale di Foggia in data 14/20 luglio
2004, noticato il 3 agosto 2004, con cui le è stato ingiunto di pagare in favore
della S. S.p.A. la somma di euro 19.750,27, oltre interessi e spese, a titolo di corri-
spettivo per la esecuzione di attività di trasporto di cui al contratto c.d. “ponte” del
14 marzo 2001.
A sostegno dell’opposizione ha dedotto di avere integralmente versato quanto do-
vuto ed anzi di essere creditrice dell’importo di euro 8.677,23. Ciò in considerazione
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del fatto che a seguito dell’annullamento da parte del Consiglio di Stato con sentenza
n. 4069/2002 della concessione autolinea stagionale Foggia-Margherita di Savoia a
decorrere dal 4 settembre 2002, la somma spettante all’opposta per il periodo in cui il
contratto ha avuto esecuzione con riguardo a detta tratta così come liquidata dalla
Regione Puglia è stata ridotta dell’importo di euro 15.900,93 e non di quello di cui
alla nota di credito emessa dalla S. per euro 7.223,70. Ha, quindi, chiesto in via ricon-
venzionale il pagamento della somma di cui si è aermata creditrice.
La S. S.p.A. ha chiesto il rigetto dell’opposizione assumendo di avere operato
correttamente i conteggi di dare/avere tra le parti a seguito della pronuncia del giu-
dice amministrativo e tenuto conto del periodo in cui ha provveduto concretamen-
te ad eseguire il trasporto lungo la tratta Foggia-Margherita di Savoia, deducendo
che alcun rilievo può assumere nel rapporto tra le parti la liquidazione di una minor
somma da parte della Regione Puglia, estranea al rapporto negoziale tra le parti.
Alla presente controversia è stata riunita quella iscritta al n. 261/2005 del registro
generale per gli aari contenziosi civili del Tribunale di Foggia, pendente tra le stes-
se parti, introdotta dalla S. S.p.A. che in forza della previsione dell’art. 5.3 del con-
tratto ponte già azionato con il decreto ingiuntivo opposto ha chiesto la condanna
della Provincia di Foggia al pagamento del contributo integrativo a titolo di inden-
nizzo per il ritardo nei pagamenti relativi alle prestazioni eseguite dall’attrice.
La Provincia di Foggia ha eccepito la carenza di giurisdizione dell’autorità giudi-
ziaria ordinaria in quanto ai sensi dell’art. 7 del contratto ponte le controversie rela-
tive alla interpretazione del contratto stesso devono essere sottoposte ad un collegio
arbitrale. Nel merito ha dedotto di avere puntualmente eseguito le obbligazioni
scaturite dal contratto tanto da essere creditrice della S. S.p.A.
Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di rito sollevata dalla Provincia
di Foggia, suscettibile di essere esaminata solo con riferimento al giudizio n.
261/2005 perché solo in esso ritualmente proposta all’atto della costituzione in giu-
dizio della convenuta (Cfr. Cass. Civ., sez. III, 14 luglio 2011, n. 15474).
L’articolo sette del contratto c.d. ponte stipulato tra le parti il 14 marzo 2001
espressamente stabilisce che “qualora insorgano contestazioni nell’interpretazione
del presente contratto, ciascuna parte noticherà all’altra l’esistenza di tali contesta-
zioni precisandone la natura l’oggetto. Le parti si incontreranno per esaminare le
contestazioni delle motivazioni prodotte con l’intento di comporre amichevolmente
la vertenza. Nel caso che il tentativo fallisca, le controversie sono demandate all’esa-
me di un collegio arbitrale composto da tre membri designati rispettivamente uno
dalla provincia concedente, uno dall’impresa ed uno, con funzioni di presidente, di
comune accordo o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale di Foggia”.
Nel caso di specie la controversia tra le parti non concerne l’interpretazione del
contratto ma, piuttosto, la sua corretta esecuzione da parte della Provincia di Foggia,

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