A proposito del nuovo art. 118 l.fall.
Autore | Caterina Montagnani |
Pagine | 1303-1306 |
Caterina Montagnani
A proposito del nuovo art. 118 l.fall.
Una delle disposizioni più singolari della novella fallimentare è l’art. 118, comma 2,
originaria dal correttivo n. 169/2007: ad essa vorrei dedicare brevissime osservazioni.
Dico osservazioni brevissime, non solo per la sede cui sono destinate, nella quale è dove-
roso esser aettuosamente sintetici, ma perché l’iter dell’intervento riformatore mi pare
impedisca di attribuire al precetto citato altro signicato che quello di un’ulteriore ipo-
tesi2 «di eutanasia societaria, che mira solo a migliorare il funzionamento dei registri
della pubblicità commerciale» pur, in ipotesi riconducibili alla stessa logica3, onerando
l’ucio – in un’ansia schizofrenica di semplicazione – di “veriche” non semplici e non
è chiaro quanto utili sul piano dell’ecienza amministrativa e dei suoi costi4.
L’individuazione e, quindi, rispetto al primo testo5, la restrizione dei casi nei quali
il curatore deve chiedere la cancellazione dal registro delle imprese fa sì che si tratti ora
di fattispecie ove si presume che, non essendovi, o non essendovi più, beni per soddisfa-
re i creditori6, «non solo non v’è più ragione perché la procedura rimanga aperta, ma non
1 Per un cenno critico, G.B.P, La legge fallimentare rinnovata: note introduttive (con postille sulla disci-
plina delle società di capitali), in Banca, borsa e tit.cred., 2007, I, p. 371. Su quel testo v., però, A.I, in La
riforma della legge fallimentare, II, artt. 104-215, a cura di A.Nigro – M.Sandulli, Torino, 2006, p. 726 ss.,
che già escludeva un generale obbligo di cancellazione. Della prima versione, sommersa «con critiche severis-
sime e impietosamente fondate», proponeva un’«interpretazione “adeguatrice” e restrittiva» anche E.F.R
Liquidazione coatta amministrativa con residuo attivo: quid faciendum?, in Giur.comm., 2007, I, p. 264.
2 G.N, sub art. 2490, in Società di capitali. Commentario, a cura di G.Niccolini – A.Stagno d’Al-
contres, III, Napoli, 2004, p. 1794 nota 47.
3 Alludo al D.P.R. 23.7.2004, n. 247 (Regolamento di semplicazione del procedimento relativo alla cancella-
zione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese).
4 Penso non solo a quelli delle veriche delle circostanze rispettivamente previste dall’art. 2, comma 1, e
dall’art. 3, comma 1, D.P.R. 23.7.2004, n. 247, per imprese individuali e società di persone (e fra queste,
sopratutto del «mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi», ma anche dell’assenza di
«proroga tacita» del termine di durata), della possibile nomina “d’ucio” di un liquidatore (art. 3, comma
3), ma dei diritti camerali, che a questo punto molti imprenditori, individuali o collettivi, preferiranno non
versare, lasciando che alla cancellazione si proceda d’ucio, e sperando che si soprassieda poi alla riscossio-
ne (v. artt. 2, comma 6, 3, comma 5, 4, comma 3).
5 «Ove si tratti di fallimento di società il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese. La chiu-
sura della procedura di fallimento della società determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi
dell’art. 147, salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di fallimento come imprendito-
re individuale».
6 E.N, sub art. 118, in Codice commentato del fallimento, diretto da G.Locascio, Milano, 2008, p.
1140. Di previsione «decisamente opportuna» parla V.Z, La nuova disciplina del fallimento e delle
altre procedure concorsuali dopo il d.lg. 12.9.2007, n. 169, Torino, 2008, p. 339, che sembra collegare ancora
al fallimento lo scioglimento della società.
Sul rapporto tra art. 102 e chiusura del fallimento ai sensi dell’art. 118 n. 4, M.M, sub art. 102,
in Il nuovo diritto fallimentare. R.d. 16 marzo 1942, n. 267 (agg. al d.l. 35/2005 e al d.lgs. 5/2006), Commen-
tario diretto da A.Jorio, coordinato da M.Fabiani*, Bologna, 2007, p. 1561 ss.; E.F, Chiusura e ri-
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