A proposito di dignità nel lavoro...

AutoreGianni Loy
Pagine195-199
A proposito di dignità nel lavoro…
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Dici bene, Bruno, quando al termine della appassionata analisi sul criterio
della dignità nel diritto del lavoro, osservi che “la qualità del lavoro a cui tende la
Strategia europea dell’occupazione sia una categoria politico-legislativa piegata
più al diktat dell’economia che al benessere ed alla dignità della forza lavoro
soprattutto precaria” (V, 2011, 60). Ciò, tuttavia, non deve stupire. È il
segno, attuale, di una realtà che non vorremo, almeno molti di noi, ma che non
possiamo nasconderci. L’incontro con l’Europa, infatti, ci ha arricchito in molti
campi, anche per quanto riguarda il Diritto del lavoro, ma ci ha anche posto di
fronte all’evidenza di alcuni, importanti, fenomeni in controtendenza proprio
per quanto riguarda l’assetto dei principi ispiratori a cui ci eravamo abituati leg-
gendo, con spirito progressista, la nostra Costituzione repubblicana. A partire
dall’abbandono del principio costituzionale del diritto al lavoro versus la libertà
di lavoro. Scelta non casuale e motivata proprio dal fatto che“taluni dei diritti
presi in considerazione ai ni della stesura della Carta, come il diritto al lavoro o
il diritto ad un’equa retribuzione, sono stati considerati alla stregua di soli diritti
politici” (COM (2000) 559 del 13.9.2000, 7).
Se si tien conto di tali riferimenti, è evidente che l’inversione nella gerarchia
dei valori espressa da alcune recenti sentenze della Corte di Giustizia europea
non può esser letta come un semplice incidente di percorso ma, piuttosto, fa rie-
mergere un tratto antropologico che ha accompagnato l’evoluzione della nostra
disciplina e che riafora soprattutto nei momenti di più acuta crisi o anche di
semplice rilassamento. Le scienze politiche ed economiche, estendendo la pro-
pria sfera di inuenza, hanno infatti comportato “l’affermarsi di un’idea mutilata
del lavoro umano, ridotto da un lato – dal lato del lavoratore – ad una costrizione
cui sottostare per assicurarsi il necessario di cui vivere e dall’altro – dal lato del
datore di lavoro – a strumento di massimizzazione del protto, ad una sorta di
istituzionalizzazione dell’avidità” (B, 2011, 10). Così che non deve stupire
se, proprio in riferimento a quelle sentenze, si può persino intravedere un pro-
cesso di “costituzionalizzazione” del diritto al dumping sociale (R-
P R, M., 2009, 91).
Il progressivo processo di “liberazione” della persona è andato di pari passo
con lo sviluppo del capitalismo, ed al periodo delle origini si può far risalire una
delle prime affermazioni che, nell’ambito del sistema di produzione capitalisti-
ca, riconoscono nel lavoro, il valore della dignità umana. È quando, per la prima
volta, nel 1880, viene affermato da parte di un economista irlandese, Ingram, il

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