A proposito dei meccanismi di recupero a disposizione dell'imputato processato in sua assenza

AutoreDomenico Potetti
Pagine99-103
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Arch. nuova proc. pen. 2/2015
Dottrina
A proposito
dei meccAnismi di recupero
A disposizione
dell’imputAto processAto
in suA AssenzA
di Domenico Potetti
SOMMARIO
1. L’onere di tenersi informato. 2. I meccanismi di recupero a
disposizione dell’assente; dalla conoscenza del procedimento
alla conoscenza del processo. 3. Gli oneri ulteriori dell’impu-
tato.
1. L’onere di tenersi informato.
La scelta di fondo del legislatore della L. n. 67 del 2014
sta nella norma più emblematica della novella, e cioè nel
comma secondo dell’art. 420 bis c.p.p..
Questa disposizione prima indica una serie di fatti
giuridici tipici che impongono di procedere in assenza
dell’imputato, e quindi prevede una clausola di chiusura
che esprime l’elemento essenziale del processo in assenza
dell’imputato, e cioè che “…risulti comunque con certezza
che lo stesso è a conoscenza del procedimento…” (a parte
il caso dell’imputato che si è volontariamente sottratto alla
conoscenza del procedimento o di atti del medesimo).
In questo modo il legislatore (pur rispettando il pre-
supposto consistente nella volontarietà e non equivocità
della rinuncia dell’imputato a partecipare al suo proces-
so, capisaldi della giurisprudenza della Corte EDU),
concepisce un onere di collaborazione dell’imputato, che
potremmo def‌inire come l’ “onere di tenersi informato”
sull’esistenza, sul contenuto e sul corso del procedimento
che lo riguarda.
Com’è stato correttamente osservato in dottrina (1), il
sistema introdotto con la L. n. 67 del 2014 è stato concepi-
to nel senso che la mancanza della prova certa che l’impu-
tato abbia conoscenza della data dell’udienza (perché lo
stesso non ha ricevuto personalmente l’avviso di f‌issazione
di essa) viene compensata dalla prova della conoscenza
dell’esistenza del procedimento, cui si fanno conseguire
oneri di informazione e di collaborazione a carico dell’im-
putato stesso.
Del resto l’attuale rito penale (al contrario di quello
precedente al 1989) è fondato anche sulle specif‌iche ini-
ziative e sul protagonismo delle parti, le quali non sono
più titolari solo di poteri tesi a limitare l’autorità del giu-
dice, ma condividono con questi la responsabilità dell’an-
damento del processo.
Da ciò consegue la necessità che esse si assumano one-
ri strumentali rispetto allo stesso esercizio dei poteri di
cui sono titolari, quale è appunto, nel nostro caso, l’onere
di seguire ed informarsi circa il corso del procedimento.
Questa premessa s’impone all’interprete, essendo co-
stituzionalmente obbligata.
Quando infatti si tratta di valori tutti di rango costitu-
zionale (nel nostro caso vi sono da un lato l’azione e la giu-
risdizione penale; dall’altro il diritto di difesa) l’interprete
è obbligato ad effettuare fra essi una ragionevole sintesi,
non potendo sacrif‌icarne uno se non nella misura in cui
ciò sia inevitabile per garantirne altri di pari rango.
Correttamente quindi il secondo comma dell’art. 420
bis c.p.p. non prevede affatto (ai f‌ini del processo in as-
senza) che l’imputato debba avere cognizione della data
dell’udienza, o in genere di un determinato atto del pro-
cedimento.
Nemmeno presuppone un determinato livello di cono-
scenza relativamente al contenuto del procedimento, e
segnatamente la norma non richiede affatto la conoscenza
dell’imputazione.
Infatti, una volta condizionate (e quindi, in una qual-
che misura, sacrif‌icate) l’azione e la giurisdizione penali
alla conoscenza (da parte dell’imputato) dell’esistenza
del procedimento in capo all’imputato stesso, è ragionevo-
le non sacrif‌icarle oltre, addossando quindi all’imputato,
per il resto, l’onere (ragionevolmente esigibile) di infor-
marsi sullo svolgimento e sul contenuto del procedimento
medesimo.
2. I meccanismi di recupero a disposizione dell’assente;
dalla conoscenza del procedimento alla conoscenza del
processo.
La scelta del legislatore, di attribuire all’imputato un
onere di informarsi sullo svolgimento del procedimento,
appare equilibrata, anche grazie ai contrappesi (rimedi)
creati dalla novella.
Tali contrappesi consistono nei meccanismi di recu-
pero previsti soprattutto dagli artt. 420 bis comma 4, 604
comma 5 bis, e 625 ter c.p.p.; tanto che il diritto di difesa
dell’imputato risulta adeguatamente garantito.

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