DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 marzo 2011 - Indirizzi per lo svolgimento delle attivita'' propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell''articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e per la predisposizione ed attuazione delle ordinanze di cui all''articolo 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche'' ...

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 2, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, che prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri coordina e promuove l'attivita' dei Ministri in ordine agli atti che riguardano la politica generale del Governo;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e in particolare, l'art. 5;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante "Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario";

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2010 recante "Indirizzi per lo svolgimento delle attivita' propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225";

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011 n. 10 e in particolare, l'art. 2 commi 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies e 2-octies;

Acquisita l'intesa del Ministero dell'economia e finanze;

Su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

Considerato che si rende necessario ulteriormente delineare il quadro conoscitivo di riferimento per l'adozione delle dichiarazioni dello stato di emergenza e delle ordinanze di protezione civile al fine di rendere maggiormente proficuo, anche sotto il profilo del migliore perseguimento delle complessive politiche di protezione civile, l'operato del Servizio nazionale di protezione civile;

Tutto quanto premesso e considerato;

E m a n a la seguente direttiva:

Premessa

Com'e' noto il Servizio nazionale di protezione civile e' disciplinato dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e dalla legge 9 novembre 2001, n. 401. Tali disposizioni, oltre a individuare le finalita' precipue del Servizio nazionale attribuiscono al Presidente del Consiglio dei Ministri la titolarita' delle politiche di protezione civile e istituiscono un peculiare assetto ordinamentale per salvaguardare la popolazione, l'ambiente e i beni. In base a dette disposizioni, lo stesso Presidente puo' emanare speciali ordinanze derogatorie dell'ordinamento giuridico vigente ed istituire altrettanto eccezionali e peculiari assetti organizzativi anche facenti capo a specifici Commissari delegati.

Si evidenzia che l'art. 2, comma 1, sub c) della legge n. 225 del 1992 individua la tipologia degli eventi al verificarsi dei quali il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, delibera lo stato di emergenza.

Detta disposizione normativa fa esplicito riferimento alle calamita' naturali, alle catastrofi o ad altri eventi. Per tali fattispecie e' possibile, ricorrendone i presupposti, addivenire alla deliberazione di stato di emergenza ed alla consequenziale emanazione delle ordinanze derogatorie (art. 5, commi 1 e 2), anche in considerazione della circostanza che l'ampia ed innominata fattispecie degli "altri eventi" e' equiparata dalla legge agli eventi calamitosi e catastrofici.

Sulla base del quadro normativo vigente spetta al Consiglio dei Ministri nella sua composizione collegiale valutare, di caso in caso, se ricorrono i presupposti in virtu' dei quali una determinata situazione, per i motivi contingenti che la connotano anche avuto riguardo alla cronicita' della problematica portata all'attenzione governativa, richieda misure organizzative, che, trascendendo le ordinarie capacita' operative, giustificano l'intervento governativo in relazione all'esigenza imperativa di assicurare il raggiungimento di un risultato di interesse nazionale che non potrebbe essere altrimenti raggiunto senza l'impiego di poteri straordinari. Cio' anche in considerazione della circostanza per cui un fenomeno negativo persistente e non adeguatamente fronteggiato con i poteri previsti in via ordinaria dal nostro ordinamento puo', per l'indifferibile urgenza del provvedere, dare luogo alla delibera dello stato di emergenza, prevista dalla legge n. 225 del 1992 e dal decreto legge n. 343 del 2001 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 401 del 2001.

La decretazione dello stato d'emergenza non trova ostacoli nell'assenza di una situazione nuova o imprevedibile, poiche' cio' che rileva non e' semplicemente la circostanza che il pericolo sia correlato ad una situazione preesistente ovvero ad un evento nuovo ed imprevedibile, ma la sussistenza della necessita' di intervenire a salvaguardia degli interessi da tutelare.

Successivamente alla delibera con la quale si proclama lo stato di emergenza sono emanate le ordinanze presidenziali ai sensi del...

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