Prontuario per il condominio consumatore

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Con decisione del 24 luglio 2001 n. 10086, la Corte di cassazione ha ribadito il principio per cui il condominio è un ente di gestione, sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti. Quindi, un qualsiasi contratto stipulato dall'amministratore di condominio non vincola il condominio in quanto tale, ma i singoli condomini per i quali l'amministratore opera come mandatario.

Nella stessa decisione la Cassazione ha anche ritenuto che i singoli condomini possano essere considerati consumatori, essendo persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale e professionale, dichiarando conseguentemente applicabili anche al contratto stipulato dall'amministratore di condominio con un professionista - intendendosi per tali tutti coloro che svolgono un'attività autonoma e quindi, ad esempio, anche il manutentore dell'impianto termico condominiale - le norme sulla tutela del consumatore contenute nel capo XIV bis, libro IV, codice civile.

Alla luce di quanto sopra, è opportuno che l'amministratore di condominio o il condomino all'uopo incaricato, che si accingono a stipulare un contratto per il condominio, verifichino se tale contratto rientri nella categoria dei «contratti del consumatore».

Ecco un breve prontuario che consente di inquadrare la categoria dei contratti del consumatore, illustra la loro disciplina e le azioni di tutela esperibili.

Sono definiti contratti del consumatore e come tali tutelati, quei contratti stipulati tra il consumatore ed il professionista come sopra definiti. In tali contratti sono considerate vessatorie quelle clausole che, malgrado la buona fede, determinino a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali.

L'elencazione delle clausole vessatorie è contenuta nell'art. 1469 bis, comma 3, c.c.

Fra le 20 clausole codificate nel citato articolo, si segnalano quelle relative:

- all'esclusione o alla limitazione dell'opponibilità da parte del consumatore della compensazione di crediti vantati nei confronti del professionista;

- all'esclusione o alla limitazione dell'opponibilità dell'eccezione d'inadempimento da parte del consumatore.

Altra clausola vessatoria è quella che stabilisce che il prezzo del bene o del servizio venga determinato al momento della consegna del bene o della prestazione del servizio e quella che individua, come sede del foro competente sulle controversie, una località diversa da quella di...

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