DECRETO 13 dicembre 2004, n. 339 - Regolamento recante norme per promuovere l'attivita' di formazione internazionale e di diffusione delle diverse culture nazionali, in attuazione dell'articolo 52, comma 37, della legge n. 448 del 2001

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 dicembre 2004, n.339 Regolamento recante norme per promuovere l'attivita' di formazione internazionale

e di diffusione delle diverse culture nazionali, in attuazione dell'articolo

52, comma 37, della legge n. 448 del 2001.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la

28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in particolare, il comma 37 dell'articolo 52, ai sensi del quale e' riconosciuto agli istituti di cultura stranieri ed a quelli di diretta emanazione di universita' estere un contributo fruibile anche come credito d'imposta; Visto l'ultimo periodo del comma 37 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ai sensi del quale con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono determinate le modalita' di attuazione del contributo; Visto l'articolo 52, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n.

289, che ha apportato modificazioni all'articolo 52, comma 37, della legge n. 448 del 2001 sopra citato; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni»; Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1987, n. 917, ed in particolare l'articolo 96, recante la disciplina della deducibilita' degli interessi passivi ai fini della determinazione del reddito d'impresa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1960, n. 1574, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare gli articoli 2, 23 e 55; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 15 luglio 2002 e del 10 novembre 2003; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri inviata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 3-11065 del 29 luglio 2004;

A d o t t a il seguente regolamento

Art. 1.

Destinatari del contributo

  1. Possono essere destinatari del contributo di cui all'articolo 52, comma 37, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'articolo 52, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, gli istituti stranieri di Archeologia, Storia e Storia dell'Arte aderenti all'Unione internazionale il cui statuto e' stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1960, n. 1574, ovvero quelli di diretta emanazione in Italia di universita' straniere che, prima della presentazione della domanda di cui all'articolo 2, abbiano stipulato apposita convenzione con una scuola pubblica italiana di alta formazione di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287.

  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, sono individuate le categorie degli istituti che, relativamente all'anno di riferimento, sono ammesse alla fruizione del contributo di cui al comma 1.

  3. Per l'anno 2004, il decreto di individuazione delle categorie degli istituti ammessi alla fruizione del contributo di cui al comma 2, e' emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse

    - Si trascrive il testo del comma 37 dell'art. 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002)

    37. Allo scopo di promuovere l'attivita' di formazione internazionale e di diffusione delle diverse culture nazionali, e' riconosciuto per gli istituti di cultura stranieri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1960, n. 1574, ovvero diretta emanazione di universita' estere, appositamente convenzionati con scuole pubbliche di alta formazione di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, un contributo fruibile anche come credito di imposta, nel limite complessivo di 5.164.568,99 euro annui, per la realizzazione di iniziative di ricerca, formazione e integrazione culturale. Il contributo fruibile anche come credito di imposta, riconosciuto automaticamente secondo l'ordine cronologico dei relativi atti di convenzionamento, e subordinatamente di quelli di presentazione delle relative domande da presentare entro il 31 marzo di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali, e' assegnato nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascun istituto richiedente, non concorre alla determinazione della base imponibile e puo' essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono determinate le modalita' di attuazione del presente comma e sono individuate annualmente le categorie degli istituti per i quali e' riconosciuto il contributo fruibile anche come credito di imposta.

    .

    - Si trascrive il testo del comma 22 dell'art. 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003)

    «22. Al comma 37 dell'art. 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni

    1. nel primo periodo, dopo le parole: «di alta formazione», sono inserite le seguenti: «di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287,»; b) nel secondo periodo, dopo le parole: «credito di imposta», sono inserite le seguenti: «, riconosciuto automaticamente secondo l'ordine cronologico dei relativi atti di convenzionamento, e subordinatamente di quelli di presentazione delle relative domande da presentare entro il 31 marzo di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali, e' assegnato nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascun istituto richiedente,»; c) nel terzo periodo, le parole: «sono individuati annualmente gli istituti» sono sostituite dalle seguenti

    sono individuate annualmente le categorie degli istituti

    e le parole: «e la misura massima dello stesso» sono soppresse.».

    - Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri)

    3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

    I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme...

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