LEGGE PROVINCIALE 17 giugno 2010, n. 13 - Promozione e sviluppo dell'economia solidale e della responsabilita' sociale delle imprese.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 25/I-II del 22 giugno 2010) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita' 1. Per promuovere lo sviluppo civile, sociale ed economico la Provincia riconosce e sostiene l'economia solidale nell'ambito di interventi finalizzati alla valorizzazione dell'economia responsabile e sostenibile, improntata a criteri ispirati, in modo particolare, all'equita' sociale, alla solidarieta', alla centralita' della persona, della coesione sociale e del rapporto con il territorio.
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In particolare la Provincia:
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promuove e sostiene iniziative e interventi per lo sviluppo dell'economia solidale e per la messa in rete dei soggetti che svolgono iniziative in questo campo;
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promuove la creazione di centri per l'economia solidale;
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promuove l'utilizzo dei beni e dei servizi dell'economia solidale, anche attraverso la collaborazione e il coinvolgimento degli enti locali;
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promuove iniziative e interventi per la divulgazione delle attivita' svolte dai soggetti dell'economia solidale presso la cittadinanza e in particolare nelle scuole, nelle universita' e nelle sedi formative;
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promuove e organizza eventi per favorire l'incontro tra la comunita' provinciale e i soggetti dell'economia solidale.
Art. 2
Definizioni 1. Per 'economia solidale' si intende lo svolgimento dell'attivita' economica e culturale che consente il conseguimento di obiettivi d'interesse collettivo piu' elevati rispetto alle soglie fissate dalla normativa vigente; tale modalita' e' basata sulla valorizzazione delle relazioni tra i soggetti, su un'equa ripartizione delle risorse, sul rispetto e sulla tutela dell'ambiente, sul perseguimento di obiettivi sociali.
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Le attivita' di economia solidale sono finalizzate alla creazione e all'accrescimento di iniziative operanti secondo i principi di cooperazione, reciprocita', sussidiarieta' responsabile, sostenibilita' e compatibilita' energetico-ambientale, volte alla produzione e allo scambio di beni e servizi.
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Per 'soggetti impegnati nell'economia solidale' si intendono le organizzazioni e le imprese senza scopo di lucro o che abbiano il 50 per cento del proprio fatturato annuo riconducibile all'attivita' dell'economia solidale, secondo i criteri e i casi definiti dal tavolo provinciale per l'economia solidale, ivi incluse le societa' cooperative che svolgono anche in forma associata attivita' nei settori previsti dall'art. 3, comma 2, e operano nel rispetto dei principi dell'economia solidale previsti dall'art. 3, comma 1.
Art. 3
Principi e settori dell'economia solidale 1. L'economia solidale e' informata al rispetto dei seguenti principi:
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ecocompatibilita', per minimizzare l'impatto dei processi produttivi, distributivi e di smaltimento sull'ecosistema, in modo da favorire la salute e la qualita' della vita;
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trasparenza, per rendere controllabili i comportamenti in campo sociale e ambientale e nel rapporto con i lavoratori, i clienti, i consumatori e gli altri portatori d'interesse;
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equita' e solidarieta', per ridistribuire in modo equo il valore creato e riequilibrare, in un'ottica solidale, le relazioni socio-economiche, sia a livello locale che globale e all'interno delle filiere produttive;
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buona occupazione, da correlare all'esigenza di' superare la precarieta' dei rapporti di lavoro e valorizzare le competenze in un'ottica d'inclusione sociale;
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partecipazione, per il coinvolgimento dei lavoratori, dei destinatari delle attivita' e degli altri portatori d'interesse nelle sedi e nei momenti decisionali;
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consapevolezza del limite umano e naturale e ricerca dell'efficienza intesa come migliore utilizzo delle risorse con il minore costo ambientale e sociale e con la massima efficacia.
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L'economia solidale riguarda in particolare i seguenti settori:
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prodotti agricoli e agroalimentari biologici e biodinamici;
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commercio equo e solidale;
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welfare di...
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