LEGGE REGIONALE 15 luglio 2011, n. 8 - Istituzione della commissione regionale per la promozione di condizioni di piena parita' tra donne e uomini.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 109 del 15 luglio 2011) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha Approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Istituzione e finalita' della Commissione 1. In armonia con la normativa dell'Unione europea, secondo i principi e per le finalita' di cui agli articoli 3, 37, 51 e 117, comma settimo, della Costituzione, ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto, e' istituita ed ha sede presso l'Assemblea legislativa la Commissione regionale per la promozione di condizioni di piena parita' tra donne e uomini.

  1. La Commissione e' organo consultivo della Regione in ordine a provvedimenti ed iniziative riguardanti il contrasto ad ogni forma di discriminazione di genere e la promozione di politiche di pari opportunita' con particolare riguardo alle condizioni di fatto e di diritto delle donne, anche migranti, per la tutela e l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di piena parita' tra donne e uomini.

  2. La Commissione esercita le sue funzioni ed opera, in particolare, per il perseguimento delle seguenti finalita':

    1. rimozione di ogni forma di disuguaglianza pregiudizievole, nonche' di ogni discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle persone, come da dettato della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Nizza, 7 dicembre 2000);

    2. valorizzazione della differenza di genere e sostegno di percorsi rivolti all'affermazione della specificita', liberta' e autonomia femminile, diretti alla parita' giuridica e sociale tra donne e uomini;

    3. creazione di uno stretto raccordo e di un dialogo permanente tra le donne elette nelle istituzioni, gli organismi che si occupano di pari opportunita' e discriminazioni di genere, le rappresentanze femminili delle realta' economiche, imprenditoriali, professionali e del lavoro, nonche' le realta' e le esperienze femminili presenti nella regione;

    4. monitoraggio al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi, in particolare di garantire criteri equi di accesso ai servizi rivolti alle persone e alle famiglie.

    Art. 2

    Competenze della Commissione 1. La Commissione esprime proposte ed elabora progetti di intervento regionale e locale in ordine alle finalita' di cui all'art. 1.

  3. In particolare la Commissione, per quanto di competenza:

    1. esprime pareri e formula osservazioni e proposte alla Commissione assembleare referente su progetti di legge e su proposte di atti di programmazione ad essa...

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