LEGGE 19 settembre 2012, n. 51 - Istituzione della Commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunita' tra uomo e donna nella Regione.

(Pubblicata nel S.O. alla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana (Parte I) n. 41 del 28 settembre 2012) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Istituzione e finalita' 1. Per l'effettiva attuazione degli articoli 3, 51 e 117, settimo comma, della Costituzione e dell'art. 3 dello Statuto, e' istituita la Commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunita' tra uomo e donna e per la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne.

  1. La Commissione ha sede presso la Presidenza della Regione e svolge funzioni consultive nei confronti dell'Assemblea regionale siciliana e del Governo della Regione.

  2. La Commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia, operando anche per uno stretto raccordo tra le realta' e le esperienze femminili nella Regione e le donne elette nelle istituzioni. Puo' avere rapporti esterni ed assumere iniziative di partecipazione, informazione, ricerca e consultazione.

    Art. 2

    Compiti della Commissione 1. La Commissione esprime proposte ed elabora progetti di intervento regionale e locale per il raggiungimento delle finalita' di cui all'art. 1.

  3. La Commissione in particolare:

    1. valuta lo stato di attuazione, nella Regione, delle leggi statali e regionali nei riguardi della condizione femminile;

    2. puo' esprimere parere su provvedimenti e programmi regionali che abbiano specifica rilevanza per la condizione femminile;

    3. segnala all'Assemblea regionale siciliana eventuali proposte di adeguamento della legislazione al principio di parita' tra uomo e donna;

    4. puo' formulare osservazioni e proposte nelle varie fasi di svolgimento del procedimento di approvazione di atti legislativi ed amministrativi;

    5. riferisce sull'applicazione, da parte di soggetti pubblici e privati, delle leggi relative alla parita' tra uomo e donna, soprattutto in materia di lavoro femminile.

  4. La Commissione, inoltre:

    1. raccoglie e diffonde le informazioni riguardanti la condizione femminile, assicurando sulle stesse un permanente dibattito e promuovendo un migliore utilizzo delle fonti di informazione esistenti;

    2. opera per la rimozione di ogni forma di discriminazione rilevata o denunciata;

    3. promuove un'adeguata presenza femminile nelle istituzioni;

    4. svolge indagini conoscitive e ricerche sulla condizione femminile nell'ambito regionale.

  5. I provvedimenti ed i programmi regionali di cui alla...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT