LEGGE 10 agosto 2012, n. 46 - Promozione della mutualita' volontaria e istituzione dell'Elenco regionale delle Societa' di Mutuo Soccorso.

(Pubblicata nel Suppl. ord. n. 35 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - parte I n. 34 del 17 agosto 2012) L'ASSEMBLEA REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. La Regione riconosce la particolare e rilevante funzione sociale delle Societa' di Mutuo Soccorso, di seguito denominate SMS, con sede sociale o operanti nel territorio regionale, costituite senza fini di lucro, ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818.

  1. La Regione valorizza la funzione di promozione sociale e di sussidio in ambito assistenziale e socio-sanitario perseguita dalle SMS, ne riconosce e sostiene le finalita' sociali, culturali, ricreative, di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico e di sviluppo della cultura della solidarieta' tra i lavoratori, favorisce la diffusione della conoscenza, della storia e delle attivita' delle Societa' di Mutuo Soccorso, con particolare riferimento a quelle costituite da almeno dieci anni e nelle quali tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito.

    Art. 2

    Consulta per la mutualita' integrativa 1. E' istituita presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro la Consulta per la mutualita' integrativa per la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco regionale delle Societa' di Mutuo Soccorso della Regione. A tal fine svolge le funzioni di cui al comma 4 dell'art. 3.

  2. La Consulta, presieduta dal Presidente della Regione o da un suo delegato, e' altresi' composta da quattro membri di cui, uno designato dall'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, uno dall'Assessore regionale per la salute, due dal Coordinamento regionale siciliano delle Societa' di Mutuo Soccorso (CO.RE.SI. SOMS SMS).

  3. La Consulta dura in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rinominabili.

  4. I componenti della Consulta, per lo svolgimento della loro attivita', non hanno diritto ad alcun compenso ne' rimborso.

    All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

    Art. 3

    Elenco regionale 1. E' istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro l'Elenco regionale delle Societa' di Mutuo Soccorso.

  5. Possono chiedere l'iscrizione all'Elenco regionale le Societa' di Mutuo Soccorso e gli enti riconosciuti ai...

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