LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2011, n. 5 - Promozione e riconoscimento dei distretti agroalimentari di qualita' DAQ.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 19 del 18 marzo 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. La presente legge disciplina le procedure di individuazione e di riconoscimento dei Distretti Agroalimentare di Qualita' - di seguito DAQ - nonche' le modalita' di attuazione degli interventi per lo sviluppo distrettuale.

  1. La Regione Abruzzo assegna ai DAQ un ruolo strategico per valorizzare il Sistema Abruzzo delle produzioni agroalimentari di qualita', favorendo l'aggregazione delle imprese della filiera agroalimentare in macrodistretti produttivi regionali.

  2. I DAQ, insieme con i Distretti Rurali di cui alla legge regionale 3 marzo 2005, n. 18 (Istituzione dei distretti rurali) sono i soggetti prioritari attraverso i quali sono implementate le future politiche di sviluppo del settore agroalimentare di livello comunitario, nazionale e regionale.

  3. Attraverso tale strumento la Regione Abruzzo promuove, sostiene e favorisce le iniziative e i programmi di sviluppo su base territoriale tesi a rafforzare la competitivita', l'innovazione, l'internazionalizzazione, la creazione di nuova e migliore occupazione e la crescita delle imprese che operano nei settori dell'agroalimentare.

  4. La Regione Abruzzo riconosce prioritariamente i DAQ che siano stati gia' promossi da imprese, associazioni di categoria, istituti di ricerca e di formazione ed Enti Locali, purche' i progetti strategici e la configurazione giuridica degli stessi siano coerenti con i requisiti previsti dalla presente legge.

  5. Ai fini della previsione del comma 5, la Giunta regionale, acquisita la proposta e la documentazione dai soggetti proponenti e sentita la competente Commissione del Consiglio regionale, adotta il provvedimento di riconoscimento del DAQ.

    Art. 2

    Definizione e requisiti 1. In conformita' a quanto previsto dall'art. 13, commi 1 e 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), il DAQ e' caratterizzato da:

    1. una significativa concentrazione di imprese, soprattutto di piccola e media dimensione, fra loro integrate secondo una logica di filiera per uno o piu' dei prodotti o processi produttivi agroalimentari rilevanti nel contesto regionale, a partire da quelle inserite nel seguente elenco:

      1) filiera vitivinicola;

      2) filiera olivicolo-oleicola;

      3) filiera ortofrutticola;

      4) filiera cerealicola;

      5) filiera carni;

      6) filiera lattiero casearia;

      7) filiera ittica;

    2. una o piu' produzioni certificate e tutelate, ai sensi della vigente normativa comunitaria, nazionale o regionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche;

    3. un sistema di relazioni tra attori istituzionali e sociali operante nell'attivita' di sostegno al sistema di cui al presente comma;

    4. una progettualita' strategica comune che si esprime in un programma per lo sviluppo del distretto, in conformita' agli strumenti legislativi e programmatori regionali vigenti.

      Art. 3

      I soggetti 1. I distretti agroalimentari di qualita' sono riconosciuti con provvedimento della Giunta regionale.

  6. I soggetti che possono promuovere il riconoscimento di un distretto agroalimentare di qualita' sono:

    1. imprese operanti nel...

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