DECRETO LEGISLATIVO 8 febbraio 2007, n. 20 - Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonche' modifica alla direttiva 92/42/CEE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, ed in particolare l'articolo 21 e l'allegato B;

Vista la direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239;

Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 19 marzo 2002, n. 42, recante condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2002;

Considerato che a livello nazionale l'adozione dei criteri di cui alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. 42/02 per il calcolo della cogenerazione soddisfa in media i criteri dell'allegato III, lettera a), della direttiva 2004/8/CE;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2006;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta dell'8 novembre 2006;

Acquisito il parere espresso dalle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Finalita' ed ambito di applicazione

  1. Il presente decreto intende accrescere l'efficienza energetica e migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento, definendo misure atte a promuovere e sviluppare, anche ai fini di tutela dell'ambiente, la cogenerazione ad alto rendimento di calore ed energia, basata sulla domanda di calore utile e sul risparmio di energia primaria, con particolare riferimento alle condizioni climatiche nazionali.

  2. Il presente decreto si applica alla cogenerazione come definita all'articolo 2 e alle tecnologie di cogenerazione di cui all'allegato I.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica

    28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

    Note alle premesse:

    - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

    - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

    - Si riporta il testo dell'art. 21 e l'allegato B della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle

    Comunita' europee. Legge comunitaria 2004), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96, supplemento ordinario:

    ´Art. 21 (Disposizioni per l'attuazione della direttiva

    2004/8/CE dell'11 febbraio 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE). -

  3. Il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' di cui all'art. 1, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i

    Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio, un decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2004/8/CE dell'11 febbraio 2004

    del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

    1. individuare le misure di promozione e sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento, basate sulla domanda di calore utile e sul risparmio di energia primaria, secondo obiettivi di accrescimento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e dell'efficienza energetica, nonche' di tutela dell'ambiente;

    2. assicurare la coerenza delle misure di promozione e sviluppo della cogenerazione di cui alla lettera a) con il quadro normativo e regolatorio nazionale sul mercato interno dell'energia elettrica e con le misure per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, garantendo altresi' la stabilita' del quadro normativo per gli investimenti effettuati;

    3. prevedere l'avvio di un regime di garanzia d'origine dell'elettricita' prodotta dalla cogenerazione ad alto rendimento e, in coordinamento con le amministrazioni territoriali interessate, l'istituzione di un sistema nazionale per l'analisi delle potenzialita' della cogenerazione e per il monitoraggio sulle realizzazioni e sull'efficacia delle misure adottate, anche ai fini di cui agli articoli 6 e 10 della direttiva 2004/8/CE;

    4. agevolare l'accesso alla rete dell'elettricita' da cogenerazione ad alto rendimento e semplificare gli adempimenti amministrativi e fiscali, a parita' di gettito complessivo, per la realizzazione di unita' di piccola cogenerazione e di microcogenerazione.

  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.ª.

Allegato B

2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.

2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del-l'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori.

2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del-l'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.

2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del

Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.

2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del-l'8 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE

del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a

3,5 tonnellate.

2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE

e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia.

2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

3 giugno 2003, relativa alle attivita' e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali.

2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile.

2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE,

83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di societa', delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione.

2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva

96/92/CE.

2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva

98/30/CE.

2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del

Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicita' di taluni tipi di societa'.

2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del

15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva

91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva

76/914/CEE del Consiglio.

2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della societa' cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.

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