CIRCOLARE 4 novembre 2009, n. 5185 - Modalita'' per l''applicazione nel 2010 della legge 29 luglio 1981, n. 394, articolo 10, e successive modificazioni, concernente la concessione di contributi alle spese relative a programmi promozionali dei consorzi agroalimentari, turistico-alberghieri ed agro-ittico-turistici, nonche'' la rendicontazione dell''attivita...

Premessa.

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la circolare indica le modalita' secondo le quali il Ministero dello sviluppo economico (di seguito: Ministero) concede, a fronte di specifici programmi promozionali, contributi ai consorzi agro-alimentari, ai consorzi per imprese alberghiere e turistiche, ai sensi dell'art. 10 della legge 29 luglio 1981, n. 394 e successive modificazioni, ed ai consorzi costituiti tra piccole e medie imprese agro-alimentari, ittiche e turistico-alberghiere ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, comma 935 della legge finanziaria 2007).

Si ricorda che le modalita' di rendicontazione dei programmi promozionali 2009 sono stabilite nella circolare n. 20080171769 del 31 ottobre 2008 (scaricabile dal sito www.sviluppoeconomico.gov.it - area tematica internazionalizzazione - o su www.mincomes.it) Sezione I Finalita' della concessione dei contributi.

  1. Secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 e successive modificazioni (Disposizioni in materia di commercio con l'estero), «i contributi concessi dal Ministero sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attivita' promozionali di rilievo nazionale ed, in particolare, la realizzazione di progetti volti a favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese nonche' le attivita' relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di incrementare i flussi turistici verso l'Italia».

  2. Il contributo e' destinato ai consorzi per favorire il processo di internazionalizzazione in forma aggregata delle piccole e medie imprese associate. Il contributo non puo' essere in alcun modo direttamente ripartito tra le imprese, ne' impiegato per coprire i costi di iniziative fruite da singole imprese o da una percentuale non significativa delle stesse.

  3. Possono essere oggetto di finanziamento unicamente i costi delle azioni promozionali rivolte al mercato estero e con l'obiettivo di incrementare la domanda estera del settore. Non sono finanziabili progetti ed azioni volti al diretto sostegno delle vendite. Soggetti beneficiari dei contributi.

  4. Ai sensi della legge 29 luglio 1981, n. 394, art. 10, e successive modificazioni e con riferimento alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono accedere ai contributi:

    1. consorzi e societa' consortili a carattere multiregionale, anche in forma cooperativa, costituiti da imprese agroalimentari, aventi come scopo esclusivo la prestazione di servizi connessi all'esportazione dei prodotti agroalimentari;

    2. consorzi e societa' consortili a carattere multiregionale, anche in forma cooperativa, costituiti da imprese alberghiere e turistiche, limitatamente alle attivita' volte ad incrementare la domanda turistica estera;

    3. consorzi e societa' consortili a carattere multiregionale, anche in forma cooperativa, costituiti da piccole e medie imprese agroalimentari, ittiche e turistico-alberghiere aventi come scopo esclusivo l'attrazione della domanda estera;

    4. consorzi monoregionali di cui alle lettere a), b) c) ubicati in Sicilia e Valle d'Aosta, tenuto conto che il trasferimento delle competenze a tali Regioni a statuto speciale non e' stato ancora attuato. (decreto legislativo n. 112/1998 e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000).

  5. Per i soggetti beneficiari di cui al punto d) il contributo e' subordinato alla messa a disposizione di questa Amministrazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, delle relative risorse, attualmente accantonate nel Fondo unico incentivi alle imprese. La presente circolare potra' pertanto subire modifiche in relazione agli ulteriori sviluppi del passaggio delle competenze alle due regioni sopra citate. Definizione di consorzio multiregionale.

  6. Sono considerati consorzi a carattere multiregionale quelli di cui almeno il 25% delle imprese associate abbia la sede legale in una o piu' regioni diverse da quella delle restanti imprese. Per i consorzi con piu' di 60 imprese associate, il requisito minimo e' fissato in 15 imprese aventi sede legale in una o piu' regioni diverse da quelle in cui hanno sede le restanti imprese. Requisiti.

  7. Per l'accesso al contributo i seguenti requisiti devono essere posseduti dai consorzi dalla data della domanda di presentazione del programma sino al 31 dicembre dell'anno di realizzazione del programma stesso:

    1. multiregionalita' (ad eccezione dei consorzi monoregionali ubicati in Sicilia e Valle d'Aosta);

    2. le consorziate devono essere piccole e medie imprese ai sensi della normativa U.E. (le PMI sono definite dal decreto ministeriale 18 aprile 2005 - Gazzetta Ufficiale 238 del 12 ottobre 2005, con cui e' stata recepita la raccomandazione CEE del 6 maggio 2003);

    3. divieto di distribuzione degli avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate anche in caso di scioglimento del consorzio o della societa' consortile. Tale divieto deve espressamente risultare nello statuto del proponente al momento della presentazione della domanda di approvazione del programma;

    4. il consorzio deve essere costituito da un numero di imprese non inferiore a otto; tale limite puo' essere ridotto a cinque qualora le imprese abbiano sede nelle regioni dell'ex Obiettivo 1 (Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna);

    5. il fondo consortile deve risultare interamente sottoscritto, formato dalle quote di partecipazione dei singoli soci;

    6. per i consorzi di cui alle lettere a) e c) del punto 4, nello statuto deve essere espressamente indicato lo scopo verso l'estero dell'attivita' consortile.

    La mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti comporta l'inammissibilita' della domanda. Sezione II Presentazione delle domande di contributo per il programma promozionale 2010.

  8. Le domande di contributo sul programma promozionale 2010 devono essere inviate al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi - Divisione VIII, Viale Boston, 25 - 00144 Roma, entro e non oltre il 21 dicembre 2009. La spedizione deve essere effettuata via raccomandata o per corriere entro e non oltre la data specificata. Le domande spedite successivamente alla data stabilita non saranno prese in esame. Per l'inoltro via posta fa fede la data del timbro postale, mentre per l'inoltro via corriere fa fede la data di consegna allo stesso; per le consegne effettuate direttamente presso questo Ministero fa fede la data di ricezione apposta sulla busta dal Ministero.

  9. Le domande devono essere redatte in bollo secondo il Modello A allegato, accludendo tutta la documentazione indicata nel modello stesso.

  10. Le domande, le dichiarazioni e le schede progetto, redatte utilizzando i Modelli allegati alla presente circolare ( Modello B - sintesi del programma promozionale, Modello C - scheda per ogni progetto, Modello G - elenco dei soci,) devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del consorzio o con firma autenticata o inviando, contestualmente alla domanda, fotocopia firmata del documento di riconoscimento (modalita' previste dall'art. 38 del decreto del Presidente...

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