CIRCOLARE 5 dicembre 2003, n. 41 - Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilita' delle spese e massimali di costo per le attivita' cofinanziate dal Fondo sociale europeo nell'ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.)

Premessa.

La presente circolare intende fornire definizioni e criteri unitari, con riferimento alla disciplina concernente la tipologia dei soggetti promotori, l'ammissibilita' delle spese e dei massimali di costo relativamente alle attivita' cofinanziate dal F.S.E. rientranti nei Programmi operativi nazionali a titolarita' del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il periodo di programmazione F.S.E. 2000/2006 affidate mediante concessione amministrativa.

La problematica dei costi ammissibili assume un'importanza di assoluto rilievo nella presente programmazione in considerazione dell'allargamento delle funzioni, dei compiti e della missione del Fondo sociale europeo, chiamato ad assumere il ruolo di strumento finanziario dell'attuazione della politica europea dell'occupazione.

La presente circolare si applica anche alle attivita' delegate agli Organismi intermedi da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; ove ritenuto opportuno le amministrazioni individuate come organismi intermedi potranno, comunque, integrare, per gli aspetti non contemplati, le presenti disposizioni.

Destinatari della circolare risultano, pertanto, i soggetti proponenti e gestori delle attivita' progettuali, nonche' le amministrazioni interessate che dovranno tenerne conto in sede di valutazione e rendicontazione delle proposte progettuali.

Le voci ammissibili sono state delineate sulla base del Regolamento (CE) n. 1685/2000 (pubblicato in GUCE serie L n. 193 del 29 luglio 2000), come modificato dal Regolamento (CE) n. 1145/2003 (pubblicato in GUCE serie L n. 160 del 28 giugno 2003). E' stato, altresi', tenuto in considerazione il documento «Costi ammissibili al finanziamento del F.S.E.» elaborato dal Gruppo di lavoro istituito presso l'Ufficio centrale OFPL, del quale il Comitato di sorveglianza QCS Ob. 3, ha preso atto nella seduta del 20 luglio 2001.

Si premettono alcuni principi generali

Principi cardine di riferimento.

Soggetti attuatori sono tenuti ad adottare un sistema contabile distinto o una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti contemplati dall'intervento (vgs. art. 34, lettera F del Regolamento n. 1260/99).

... i pagamenti intermedi sono effettuati per rimborsare le spese effettivamente sostenute a titolo dei Fondi e certificate dall'autorita' di pagamento ...

. (vgs. art. 32, paragrafo 3 del Regolamento n. 1260/99).

Al riguardo, la normativa nazionale prevede la presentazione di una fideiussione in caso di richiesta di pagamenti a valere sul Fondo di rotazione e sul F.S.E. : art. 56, legge 6 febbraio 1996, n. 52, decreto del Ministero del tesoro 22 aprile 1997, decreto Dir. UCOFPL 9 maggio 1997, n. 122), ed ulteriore normativa nazionale di riferimento.

In generale, un costo per essere ammissibile deve essere

pertinente ed imputabile ad azioni ammissibili.

Le spese connesse ad operazioni possono essere ammesse alla partecipazione dei Fondi soltanto se dette operazioni sono parte integrante dell'intervento considerato

(art. 30, Regolamento CE n.

1260/99). I costi per essere considerati ammissibili devono essere riconducibili ad una delle attivita' indicate dall'art. 3 del Regolamento CE n. 1784/99.

Effettivo.

Il principio dell'effettivita' e' fondamentale ai fini dell'ammissibilita' di un costo.

Il Regolamento CE n. 1260/99, all'art. 32 definisce come costi ammissibili solo le spese corrispondenti ai pagamenti effettuati (costi reali), mentre il Regolamento n. 1145/03 assimila i pagamenti ai costi la cui evidenza economica non e' allineata nel tempo alla movimentazione di denaro (ammortamenti) e ricomprende anche i contributi in natura.

Riferibile temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento.

Per essere considerati ammissibili i costi devono essere sostenuti nell'ambito del periodo temporale di validita' dell'intervento (art.

30, paragrafo Regolamento n. 1260/99).

Comprovabile.

... i pagamenti effettuati dai beneficiari finali devono essere comprovati da fatture quietanzate ... o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente

(Regolamento CE n. 1145/03, norma 1, paragrafo 2).

Legittimo.

I costi, per essere considerati ammissibili in generale, devono essere conformi non solo alla normativa europea in materia di Fondi strutturali e del Fondo sociale europeo, ma anche delle altre norme comunitarie e nazionali.

Contabilizzato.

I costi, per essere ammissibili, devono aver dato luogo ad adeguate registrazioni contabili cioe' conformi alle disposizioni di legge, ai principi contabili, nonche' alle specifiche prescrizioni in materia impartite dall'amministrazione (imputazione contabile sul sistema SIPRO).

A questo proposito si segnala che per i beni ammortizzabili e' obbligatorio il mantenimento del Registro dei cespiti (art. 34, paragrafo 1, lettera e) Regolamento n. 1260/99).

Contenuto nei limiti autorizzati.

I costi devono essere contenuti nei limiti stabiliti (per natura e/o importo) negli atti amministrativi di affidamento in gestione o di finanziamento adottati.

Per definire i principi relativi all'ammissibilita' dei costi e le modalita' di rendicontazione, gli operatori dovranno, quindi, fare riferimento sia ai Regolamenti comunitari che alla normativa nazionale (tale materiale puo' essere consultabile anche sul sito internet: www.welfare.gov.it).

Nel premettere che tutta la documentazione relativa alle spese presentate in sede di verifica amministrativo-contabile deve essere prodotta in originale, per quanto concerne, in particolare, i giustificativi di spesa, si invitano gli Enti beneficiari a far inserire, nella descrizione delle prestazioni dei beni o dei servizi, il riferimento alla specifica fonte di finanziamento con il dettaglio degli estremi del progetto approvato.

A fini espositivi si precisa che la presente circolare si articolera' nelle seguenti sezioni

  1. tipologia dei soggetti proponenti; B) tipologia di azioni; C) tipologia di spese ammissibili.

  2. Tipologia dei soggetti proponenti e attuatori.

    Possono concorrere alle attivita' cofinanziate dal F.S.E. tutti i soggetti pubblici e privati, secondo quanto specificato dalle procedure concorsuali o dagli avvisi pubblici.

  3. 1) - Soggetti partner.

    Parti di attivita' progettuali possono essere svolte anche da soggetti partner originariamente indicati come tali nel progetto o, comunque, da soggetti tra i quali intercorre un vincolo associativo o societario o consortile, ovvero da consorziati di un consorzio, beneficiario o partner di strutture associative. Ne consegue che

    il rapporto tra tali soggetti non e' configurabile come delega a terzi ed e' assimilabile ad un mandato senza rappresentanza. L'ente beneficiario rimane comunque unico interlocutore responsabile nei confronti dell'amministrazione finanziatrice; in quanto partecipanti diretti all'attivita', beneficiario, attuatore, partner, consociati o associati operano a costi reali senza possibilita' di ricarichi e sono assoggettati alla rendicontazione delle eventuali spese da loro effettuate; il partner presentera' fattura o nota di debito intestata al soggetto proponente/beneficiario del contributo pubblico relativamente alle attivita' espletate ed ai corrispettivi finanziari di propria competenza; soltanto in riferimento agli aspetti fiscali, il regime a cui il partner assoggettera' il contributo percepito tramite il beneficiario, potra' essere lo stesso che regola i rapporti tra l'ente beneficiario e l'amministrazione finanziatrice.

    Va in ogni caso sottolineato che il Ministero del lavoro o l'amministrazione finanziatrice rimane terzo e quindi estraneo ai rapporti giuridici instaurati tra i soggetti.

  4. 2) - Associazioni temporanee (A.T.I. e A.T.S.).

    Parzialmente diversa e' l'ipotesi in cui il partenariato tra i soggetti risulti strutturato, sin dalla fase di presentazione dell'attivita' progettuale, attraverso un'Associazione temporanea di imprese (o R.T.I.) o un'Associazione temporanea di scopo (A.T.S.); va innanzitutto chiarito che in questa fattispecie l'A.T.I. o l'A.T.S.

    nel suo insieme costituisce il soggetto proponente.

    Pertanto

    anche in questo caso il rapporto tra i soggetti aderenti all'Associazione non e' configurabile come delega a terzi; i singoli componenti l'associazione temporanea - sempre che si tratti di affidamento in concessione amministrativa - operano a costi reali senza possibilita' di ricarichi e sono assoggettati alla rendicontazione delle eventuali spese da loro effettuate; gli stessi componenti saranno tenuti a presentare, sia pure per il tramite del mandatario (A.T.I. o A.T.S.), fattura o nota di debito intestata al Ministero del lavoro o all'organismo intermedio, relativamente alle attivita' ed alle connesse quote finanziarie di rispettiva competenza.

    Per quanto riguarda le problematiche Iva connesse al trasferimento dei fondi tra capofila e associati, si rinvia a quanto esposto nell'apposito paragrafo dedicato all'I.V.A. ed altre imposte e tasse.

    A.3) - Soggetti terzi cui vengono delegate singole attivita'.

    Nell'attribuzione di incarichi a soggetti terzi (non intendendosi per tali le persone fisiche), gli enti beneficiari dovranno rispettare la relativa normativa nazionale e comunitaria.

    Di norma la delega a terzi della gestione delle attivita' progettuali e' vietata.

    Deroga a tale divieto, qualora consentita in linea di principio dall'amministrazione pubblica referente, potra' essere contenuta esplicitamente nel progetto, nel quale l'oggetto della delega dovra' essere illustrato in modo analitico al fine di poterne valutare l'ammissibilita'. Per sopraggiunti motivi, ed in casi eccezionali, essa potra' anche essere autorizzata da parte dell'amministrazione nel corso delle attivita', purche' preventivamente rispetto all'espletamento delle attivita' oggetto della stessa delega, limitatamente e con rigorosa motivazione e, comunque, sempre nei limiti dei sottoelencati casi

    per apporti integrativi specialistici di cui gli enti beneficiari non possono disporre in maniera diretta; per iniziative aventi...

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