Promesse unilaterali e obbligazioni nascenti dalla legge

AutoreStefano Ambrogio
Pagine369-373

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@1 Atti o fatti idonei a produrre un’obbligazione

L’art. 1173 c.c. fa riferimento, nell’elencare le fonti delle obbligazioni, ad "ogni altro atto o fatto idoneo a produrre un’obbligazione in conformità dell’ordinamento giuridico", con ciò rinviando ad altre specifiche disposizioni del codice civile o di leggi speciali che affermano, di volta in volta, quando un determinato fatto o atto è idoneo a far sorgere un’obbligazione. Il codice civile in particolare individua come fonti di obbligazione:
le promesse unilaterali;
la gestione d’affari altrui;
il pagamento dell’indebito;
l’arricchimento senza causa;
i titoli di credito.

@2 Le promesse unilaterali

Le promesse unilaterali (artt. 1987 e ss. c.c.) sono negozi giuridici unilaterali con i quali un soggetto assume un’obbligazione nei confronti di altri soggetti.

Esse sono impegnative per il promittente indipendentemente da una eventuale accettazione da parte del promissario e da un suo eventuale rifiuto e tale elemento (cd. efficacia obbligatoria) le contraddistingue nell’ambito della generale categoria dei negozi unilaterali (Cian-Trabucchi, Branca).

Le promesse unilaterali non producono effetti obbligatori al di fuori dei casi ammessi dalla legge (cd. tipicità delle promesse unilaterali). Secondo la dottrina prevalente (Trabucchi, Galgano, Messineo), tale principio, espresso dall’art. 1987 c.c., ha natura di ordine pubblico e, pertanto, l’efficacia obbligatoria delle promesse unilaterali è eccezionale e riferita a casi tassativi, non estensibili dall’interprete.

La dottrina più recente, tuttavia, tende ad ampliare l’ambito dell’autonomia privata anche nel campo delle promesse unilaterali, riconoscendo la possibilità di dar vita a ne-

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gozi atipici che presentano i caratteri delle stesse, ma entro limiti ben precisi: in questo caso, infatti, il negozio deve produrre effetti incrementativi della sfera patrimoniale del terzo ed a quest’ultimo deve essere riconosciuta la possibilità di rifiutare tali effetti.

Le promesse unilaterali disciplinate espressamente nel Libro IV del codice civile sono: la promessa di pagamento, la ricognizione di debito e la promessa al pubblico.

La promessa al pubblico (art. 1989 c.c.) è un atto unilaterale mediante il quale una persona, rivolgendosi alla generalità, quindi al pubblico, promette di effettuare una prestazione a favore di chiunque si trovi in una determinata situazione o compia una determinata azione (è il caso, ad esempio, di chi...

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