Liquidazione del danno biologico e del danno morale, da sinistro stradale: progressiva erosione della tesi della somatizzazione (SS.UU. 26972/2008)

AutoreGiuseppe Buffone
CaricaMagistrato ordinario, dottore di ricerca in teoria del diritto ed ordine giuridico europeo
Pagine783-793

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@1. Danno morale soggettivo danno alla salute nel diritto vivente anteriore alle Sezioni Unite dell’11 novembre 2008

– La dottrina1 ha evidenziato, a più riprese, l’impossibilità di una trattazione unitaria del danno non patrimoniale2, «frantumandosi questa in una pluralità di considerazioni che attengono alle diverse fattispecie»3. Ed, invero, proprio le «voci» di danno non patrimoniale hanno da sempre animato il dibattito dottrinale e giurisprudenziale. Grazie ai contributi della giurisprudenza costituzionale4, si è giunti, ad un certo punto, ad un consolidamento dell’interpretazione che intravede nell’art. 2059 c.c. due distinte tipologie di danno ontologicamente autonome: il danno alla salute ed il danno morale soggettivo5.

Per danno morale, l’interpretazione suaccennata fa riferimento ad un patema d’animo o sofferenza psichica di carattere interiore, il c.d. pretium doloris. Il concetto di «dommage moral» mira a salvaguardare l’integrità morale della vittima, bene giuridico presidiato dall’art. 2 della Costituzione in relazione all’art. 1 della Carta di Nizza, nonché al Trattato di Lisbona, ratificato dall’Italia con L. 2 agosto 2008, n. 190, che tutela la dignità umana come la massima espressione della sua integrità morale e biologica (Cass. civ., sez. III, 12 dicembre 2008, n. 29191).

La sua autonomia ontologica, nell’ambito dell’art. 2059 c.c., ne rende censurabile una liquidazione effettuata, in modo automatico, nella misura pari alla metà del danno biologico6.

Il danno c.d. biologico richiama, invece, una lesione dell’integrità psicofisica accertabile in sede medico-legale, uno strappo alla «salute» della persona, intesa come condizioni di benessere psico-fisico. In una accezione in senso stretto, il danno biologico è solo quello clinico, quello, cioè, che si radica nell’efficienza biopsichica del danneggiato. In una accezione in senso lato, esso è, poi, il danno alla salute in generale, comprensivo dei risvolti negativi che la patologia comporta nella vita della vittima dell’illecito.

L’interpretazione sin qui illustrata ottiene, nel 2003, il definitivo vaglio delle Alte Corti. In particolare, la Consulta statuisce che nell’astratta previsione della norma di cui all’art. 2059 c.c. deve ricomprendersi ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesioni di valori inerenti alla persona: sia il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d’animo della vittima; sia il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell’interesse, costituzionalmente garantito, all’integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost.); sia infine il danno (spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona (Corte cost. 11 luglio 2003, n. 233)7.

La norma ex art. 2059 c.c., quale vive nell’ordinamento8, si manifesta agli interpreti nel senso che danno biologico e danno morale subiettivo «hanno natura diversa e non si identificano in alcun modo» (così Corte cost. 22 luglio 1996, n. 293)9, perché «il danno biologico consiste nella lesione dell’integrità psicofisica, mentre il danno morale è costituito dalla lesione dell’integrità morale» (Cass. civ., sez. III, 12 luglio 2006, n. 15760)10.

Sul piano processuale, le conseguenze sono significative: il giudice, nel liquidare il danno non patrimoniale, «cumula» danno biologico e danno morale. Mediante addizione delle due categorie di danno, perviene al ristoro integrale del pregiudizio sofferto dal soggetto passivo dell’illecito civile.

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Gli enunciati di diritto appresso illustrati divengono, di fatto, degli assiomi che rimangono del tutto estranei alla diatriba di lì a poco accesasi in calce al c.d. danno esistenziale. La giurisprudenza e la dottrina, cioè, cominciano ad interrogarsi circa la configurabilità di una «terza voce» di danno, quella esistenziale, non mettendo in discussione, tuttavia, la bipolarità dell’art. 2059 c.c. ramificata tra morale e biologico.

Nel vigore degli assiomi segnalati, interviene, nel 2005, il legislatore.

@2. L’intervento del legislatore: il Codice delle Assicurazioni private

– Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 20911 introduce un Codice delle assicurazioni private che, negli artt. 138 e 139 descrive un danno biologico c.d. dinamico (o pluridimensionale)12 come «lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito».

Le norme introducono dei limiti legali al risarcimento del danno alla salute, diversamente modulati in ragione della natura della lesione (micropermanente o macropermanente). All’atto della emanazione del Codice, i limiti in parola non allarmano la dottrina per due motivi principali.

Innanzitutto, i limiti si ricollegano al sistema di calcolo del danno affidato a tabelle nazionali13: tabelle, all’atto della entrata in vigore (e tuttora oggi), in essere solo per le c.d. micropermanenti, ovvero le lesioni contenute entro un danno biologico valutato in misura percentuale al massimo nel 9% (per le quali le limitazioni hanno, indubbiamente, un impatto di minore rilevanza).

In secondo luogo, entrato in vigore il Codice delle assicurazioni, nessuno dubita che quelle limitazioni risarcitorie si applichino solo dal danno biologico e non anche al morale. Ciò vuol dire che il cumulo tra morale (senza limitazioni) e biologico (con limitazioni) rende elastica la risarcibilità del danno, affidata al giudice e teorico il problema dei limiti legali al risarcimento del danno non patrimoniale.

Quanto alle sopra menzionate tabelle va, però, fatta una precisazione.

Le tabelle ministeriali predisposte per decreto ministeriale 3 luglio 2003, quale atto amministrativo di natura regolamentare, sono entrate in vigore dal giorno 11 settembre 2003, data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. L’art. 5 della legge n. 57 non ha previsto alcuna applicazione retroattiva delle tabelle ed ha introdotto un regime speciale per il danno biologico da circolazione dei veicoli e natanti in deroga ai criteri ordinari di cui all’art. 2056 del codice civile. L’art. 139 del Codice delle assicurazioni, nel confermare la predisposizione di una tabella unica nazionale, ha tuttavia previsto la diversa e corretta forma del decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Ne segue che le attuali tabelle ministeriali micropermanenti, in vigore, dovranno essere sostituite con un regolamento per decreto presidenziale, che tenga conto delle quattro componenti del danno biologico per lesioni di lieve entità, come definito dal secondo comma dell’art. 139 del nuovo codice, norma che non ha previsto la retroattività del nuovo regime, che si prevede sarà correttivo del primo per la migliore valutazione del danno biologico come danno complesso14.

@3. Le SS.UU. dell’11 novembre 2008: somatizzazione del danno morale

– In data 11 novembre 2008, le Sezioni Unite della Cassazione15, con la decisione n. 26972/200816 (di contenuto identico ad altre tre17, depositate contestualmente) riesaminano i presupposti e i contenuti del danno non patrimoniale precisando i limiti di risarcibilità previsti dall’art. 2059 c.c. (fatto illecito astrattamente configurabile come reato, fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro di tale danno, fatto illecito lesivo in modo grave di diritti inviolabili della persona costituzionalmente protetti) ed affermando il carattere onnicomprensivo del danno non patrimoniale, «all’interno del quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva, ivi compreso il danno morale soggettivo che è una componente del danno non patrimoniale e non un pregiudizio a sé stante»18.

Le Sezioni Unite 26972/2008, in particolare, hanno «definitivamente accantonato» la figura del danno morale, reputandola «assorbita» dalla categoria onnicomprensiva del danno biologico dinamico. Secondo il collegio, nella sua massima composizione, ove la vittima lamenti degenerazioni patologiche della sofferenza, si rientra nell’area del danno biologico, «del quale ogni sofferenza fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente».

Definitivamente accantonata la figura del c.d. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale. Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell’animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazione patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell’area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costitusice componente. Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga dellePage 785 note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua inerezza

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Non è più dato al giudice, dunque, distinguere tra diverse categorie di danno non patrimoniale, poiché l’art. 2059 c.c. va inteso in modo unitario. In particolare, poi, se la sofferenza...

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