Programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 5 agosto 2004 Programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.

382; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243; Visto l'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25; Visto il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264; Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000; Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000; Visti i decreti ministeriali 2 aprile 2001; Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2001; Visto l'art. 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53; Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2003, n. 149; Vista la ministeriale n. 1643 del 4 dicembre 2003; Viste le proposte presentate dai soggetti di cui all'art. 2, comma 3, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 25/1998, ai comitati regionali di coordinamento competenti per territorio ai fini della programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006 ed i pareri resi dagli stessi; Viste le ministeriali numeri 647 e 648 del 24 maggio 2004 inviate al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario; Tenuto conto della relazione predisposta dal Comitato (doc. 17/04 e 18/04); Considerate le risorse finanziarie previste per la programmazione del sistema universitario relativa al triennio 2004-2006 dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Decreta

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono

  1. per Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; b) per Ministero, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; c) per Comitato, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario; d) per universita', le universita' degli studi e gli istituti di istruzione universitaria statali, nonche' le universita' degli studi e gli istituti di istruzione universitaria non statali legalmente riconosciuti; e) per universita' statali, le universita' e gli istituti universitari statali; f) per universita' non statali, le universita' e gli istituti universitari non statali legalmente riconosciuti; g) per obiettivi, gli obiettivi della programmazione del sistema universitario relativa al triennio 2004-2006, determinati con il decreto ministeriale 3 settembre 2003, n. 149; h) per decreto del Presidente della Repubblica n. 25/1998, il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25; i) in euro, gli importi dei finanziamenti indicati.

    Art. 2.

    Risorse finanziarie 1. Le risorse finanziarie per la programmazione del sistema universitario relativa al triennio 2004-2006, i cui obiettivi sono stati definiti con il decreto ministeriale 3 settembre 2003, n. 149, previste in 121.724.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, sono ripartite come indicato nelle seguenti tabelle A/1 e B/1 e specificate negli articoli successivi.

    Tabella A/1 PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO PER IL TRIENNIO 2004-2006 RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

    Tabella

    Tabella B/1 PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO PER IL TRIENNIO 2004-2006

    Tabella

    Art. 3.

    Riduzione degli squilibri finanziari

    1. Per la riduzione degli squilibri del sistema universitario sono destinate le seguenti risorse finanziarie:

    =====================================================================

    | a | b | c

    =====================================================================

    2004.... | 30.000.000 | 13.121.145 | 2.000.000

    2005.... | 30.000.000 | 13.121.145 | 2.000.000

    2006.... | 30.000.000 | 13.121.145 | 2.000.000

    2. I fondi di cui al comma 1 sono ripartiti tra le universita' statali con i criteri previsti dal decreto ministeriale 23 aprile 2004, n. 116, art. 3 (primo e secondo comma, per i fondi indicati alla lettera a), ultimo comma, per quelli indicati alla lettera b).

    3. I fondi di cui al comma 1, lettera c), sono ripartiti tra le universita' non statali con i criteri utilizzati per l'attribuzione delle risorse previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243.

    Art. 4.

    Offerta formativa

    1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e dall'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 25/1998 possono essere istituiti corsi di laurea e di laurea specialistica; le facolta' (o le competenti strutture didattiche) possono essere istituite ed attivate nella stessa sede amministrativa dove siano gia' legittimamente funzionanti altre facolta' dell'universita'.

    2. L'istituzione di nuove facolta' di medicina e chirurgia e' approvata con decreto del Ministro, sentito il Comitato, previo parere favorevole del Ministero della salute (ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n.

    25/1998), sulla base di apposito accordo di programma (ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537), tra il Ministero, l'universita', la regione ed enti pubblici e privati, nel quale vengono individuate le disponibilita' di strutture, di personale e le risorse finanziarie occorrenti, relativamente ai corsi da istituire e attivare.

    3. L'attivazione dei corsi di laurea e di laurea specialistica puo' essere attuata, con apposite deliberazioni dell'universita'

    a-1) nella stessa sede didattica ove gli stessi sono stati legittimamente attivati nell'anno accademico precedente; a-2) ovvero, in caso di prima attivazione o di cambiamento della sede didattica, nelle sedi amministrative delle facolta' dell'ateneo legittimamente istituite; a-3) ovvero, per i corsi relativi alle professioni sanitarie, presso le aziende ospedaliero-universitarie, le altre strutture del servizio sanitario nazionale, e le istituzioni private accreditate, sulla base di protocolli di intesa fra universita' e regione, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 21 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni; a-4) ovvero, se in altra sede, dopo l'acquisizione dell'autorizzazione ministeriale, sulla base della relazione tecnica favorevole del Comitato, e previo parere favorevole del Comitato regionale (ovvero provinciale) di coordinamento e relazione tecnica favorevole del Nucleo di valutazione. Per tali corsi almeno le strutture edilizie e strumentali devono essere assicurate, anche mediante convenzione, da enti pubblici e privati per un numero di anni non inferiore a venti; b) subordinatamente alla verifica annuale del rispetto dei requisiti di disponibilita' delle dotazioni (di personale e di strutture) necessarie, determinati annualmente con decreto del Ministro, sentito il Comitato. Relativamente all'anno accademico 2004-2005 tale verifica e' effettuata dal Comitato; negli anni accademici successivi dal Nucleo di valutazione.

    Limitatamente all'anno accademico 2004-2005 possono essere attivati corsi anche senza il possesso dei predetti requisiti. Tali corsi non sono tenuti in considerazione ai fini della ripartizione, per le universita' statali, dei fondi per il finanziamento ordinario, per la programmazione e per l'edilizia e, per le universita' non statali, dei fondi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243, e per la programmazione.

    4. Fermo restando quanto previsto al comma 3 in materia di requisiti di disponibilita' di personale docente, le universita', in sede di attivazione dei corsi di studio, si avvalgono di docenti a contratto che, con particolare riferimento a insegnamenti che necessitino di apertura verso il mondo culturale, professionale o imprenditoriale non universitario, possano contribuire all'arricchimento, alla diversificazione e al pluralismo dell'insegnamento.

    Art. 5.

    Banca dati dell'offerta formativa

    1. L'attivazione dei corsi di studio di cui all'art. 4 e' subordinata all'inserimento degli stessi, ogni anno, nella banca dati dell'offerta formativa del Ministero; dall'anno accademico 2005-2006 i criteri relativi a tale inserimento sono stabiliti con decreto ministeriale.

    2. Il decreto di cui al comma 1 determina altresi' i termini perentori entro i quali le proposte delle universita', unitamente alle deliberazioni dei competenti organi accademici, preordinate alle modifiche dei regolamenti didattici di ateneo, devono pervenire al Ministero per il prescritto parere del Consiglio universitario nazionale.

    3. Il mancato inserimento dei corsi di cui al comma 1, nei termini, nella banca dati dell'offerta formativa comporta

    la non considerazione degli stessi ai fini di quanto previsto dal comma 3, lettera b), ultimo periodo, dell'art. 4; la riduzione, nella misura non superiore al 5%, delle quote di finanziamento da attribuire in applicazione del nuovo modello predisposto dal Comitato, relativamente all'anno 2004; per i successivi anni l'entita' di tale riduzione e' determinata con decreto del Ministro.

    Art. 6.

    Riassetto dell'offerta formativa

    1. Entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale i corsi di laurea e di laurea specialistica eventualmente attivati in sedi didattiche diverse da quelle indicate all'art. 4, comma 3, lettere a-1), a-2), a-3), sono oggetto di valutazione tecnica da parte del Comitato (previa acquisizione al riguardo del parere del competente Comitato regionale, ovvero provinciale, di coordinamento e della relazione del Nucleo di valutazione) in ordine alle motivazioni della loro ubicazione ed al possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 3, lettera b); sulla base di...

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