LEGGE REGIONALE 2 marzo 2010, n. 9 - Modificazioni alla legge regionale 21 dicembre 2000, n. 36 (Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione. Abrogazione della legge regionale 29 novembre 1996, n. 41), in attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 12 del 23 marzo 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modificazione al titolo della legge 1. Al titolo della legge regionale 21 dicembre 2000, n. 36 (Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione. Abrogazione della legge regionale 29 novembre 1996, n. 41), le parole: 'di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della' sono sostituite dalle seguenti: 'disciplinanti la'.

Art. 2

Modificazione all'art. 1

  1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 36/2000, le parole: 'di indirizzo programmatico' sono soppresse.

    Art. 3

    Sostituzione dell'art. 2

  2. L'art. 2 della legge regionale n. 36/2000 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 2(Disposizioni generali). - 1. L'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti sono attivita' liberamente esercitate sulla base dell'autorizzazione di cui all'art. 10.'.

    Art. 4

    Sostituzione della rubrica del titolo II 1. La rubrica del titolo II e' sostituita dalla seguente:

    'FUNZIONI COMUNALI'.

    Art. 5

    Modificazione all'art. 20

  3. Al comma 3 dell'art. 20 della legge regionale n. 36/2000, le parole: 'l'Assessore competente' sono sostituite dalle seguenti: 'la struttura regionale competente in materia di rete distributiva di carburanti per autotrazione'.

    Art. 6

    Modificazione all'art. 22

  4. Al comma 3 dell'art. 22 della legge regionale n. 36/2000, le parole: 'l'Assessore competente' sono sostituite dalle seguenti: 'la struttura regionale competente in materia di rete distributiva di carburanti per autotrazione'.

    Art. 7

    Modificazione all'art. 23

  5. Al comma 4 dell'art. 23 della legge regionale n. 36/2000, le parole: 'l'Assessore regionale competente' sono sostituite dalle seguenti: 'la struttura regionale competente in materia di rete distributiva di carburanti per autotrazione'.

    Art. 8

    Inserimento del titolo III-bis 1. Alla fine del capo IV del titolo III della legge regionale n.

    36/2000, dopo l'art. 26, e' inserito il seguente:

    'Titolo III-bis

    MISURE PER LO SVILUPPO DELLA RETE DISTRIBUTIVA DI CARBURANTI ALTERNATIVI A MINORE IMPATTO AMBIENTALE'.

    Art. 9

    Inserimento dell'art. 26-bis 1. Dopo l'art. 26 della legge regionale n. 36/2000, nel titolo III-BIS introdotto dall'art. 8, e' inserito il seguente:

    'Art. 26-bis (Sviluppo della rete distributiva di carburanti). 1. Al fine di ovviare alla carenza...

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