DECRETO 30 ottobre 2013 - Riduzione degli obiettivi programmatici del patto di stabilita' interno per l'anno 2013 delle province e dei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, in attuazione dell'articolo 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. (14A00249)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'articolo 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come sostituito dall'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 e, successivamente, modificato dall'articolo 1, comma 438, legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali soggetti al patto di stabilita' interno in base ai criteri definiti con il medesimo decreto. L'importo della riduzione complessiva per province e comuni e' commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilita' interno, operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo perequativo, nonche' sui trasferimenti erariali destinati ai comuni della Regione Siciliana e della Sardegna. Lo schema di decreto di cui al primo periodo e' trasmesso alle Camere corredato di relazione tecnica che ne evidenzi gli effetti finanziari;

Visto l'articolo 1, comma 384, della legge n. 228 del 2012, che prevede che, per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti in materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione Siciliana e della Sardegna si intendono riferite al fondo di solidarieta' comunale istituito dal comma 380, lettera b), del medesimo articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012;

Visto l'articolo 31, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il quale dispone che le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2013, i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 32, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e della finanze n. 41930 del 2013, adottato ai sensi del comma 19, secondo periodo, dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, con cui sono definite le modalita' di individuazione degli obiettivi 2013-2015 di ciascun ente locale ai sensi del richiamato articolo 31 della legge n. 183 del 2011;

Visto l'articolo 31, comma 20, primo e secondo periodo, della richiamata legge n. 183 del 2011 - come modificato dal comma 445, dell'articolo 1, della legge n. 228 del 2012 - che dispone che ciascun ente soggetto al patto di stabilita' interno e' tenuto ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria e che la mancata trasmissione della certificazione entro il predetto termine costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno;

Visto l'articolo 31, comma 20, terzo e quarto periodo, della richiamata legge n. 183 del 2011 - come modificato dal comma 445, dell'articolo 1, della legge n. 228 del 2012 -, il quale dispone che nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo e attesti il rispetto del patto di stabilita' interno, si applicano le sole disposizioni di cui...

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