DECRETO 22 gennaio 2013 - Riduzione degli obiettivi programmatici del patto di stabilita' interno per l'anno 2012 delle province e dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, in attuazione del comma 122, dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come sostituito dall'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. (13A00868)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come sostituito dall'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, autorizzi la riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali soggetti al patto di stabilita' interno in base ai criteri definiti con il medesimo decreto. L'importo della riduzione complessiva per province e comuni e' commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione, in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno, operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo perequativo. Lo schema di decreto di cui al primo periodo e' trasmesso alle Camere corredato di relazione tecnica che ne evidenzi gli effetti finanziari;

Visto l'art. 31, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il quale dispone che le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2013, i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 32, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione;

Visto il comma 5, dell'art. 31, della legge n. 183/2011 che dispone, per gli enti che risultano collocati nella classe piu' virtuosa - in esito a quanto previsto dall'art. 20, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 - che il conseguimento dell'obiettivo strutturale avviene realizzando un saldo espresso in termini di competenza mista pari a zero, ovvero pari ad un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dall'applicazione della cosiddetta "clausola di salvaguardia" introdotta dal successivo comma 6, dell'art. 31, della legge n. 183 del 2011;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport e il Ministro per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza Unificata, del 25 giugno 2012, n. 0048345, concernente la riduzione degli obiettivi del patto di stabilita' interno degli enti locali effettuata in base alla virtuosita' ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto legge n. 98 del 2011;

Visto l'art. 31, comma 20, della richiamata legge n. 183/2011, che dispone che ciascuno degli enti di cui al comma 1 e' tenuto ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta...

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