DETERMINAZIONE 22 novembre 2005 - Progetto e livelli di progettazione. (Determinazione n. 9/2005)

L'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI Considerato in fatto; Nel corso di una istruttoria, nata da una segnalazione, questa Autorita' ha affrontato il tema riguardante la legittimita' di un affidamento di servizi di progettazione limitato al solo livello esecutivo, prescindendo da quello preliminare e definitivo; Nel caso esaminato si era verificato che il committente, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 17, comma 4, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, decideva di avvalersi di professionisti esterni per la redazione del progetto, attraverso incarico fiduciario. Il relativo disciplinare stabiliva, tuttavia, che l'attivita' fosse limitata alla redazione del solo progetto esecutivo, prescindendo quindi dai precedenti livelli progettuali (si accertava inoltre la mancanza del documento preliminare all'avvio della progettazione); la scelta di ridurre la progettazione veniva motivata per l'urgenza di eseguire i lavori e la natura non particolarmente complessa degli stessi; Completata la progettazione esecutiva, l'importo dell'appalto, inizialmente individuato a mezzo di stima sommaria, si raddoppiava, con conseguente aumento proporzionale del compenso professionale; Il committente infine non procedeva alla validazione del progetto esecutivo, secondo la procedura dell'art. 47 del regolamento generale, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

Ritenuto in diritto.

In tema di progettazione, l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici si e' gia' espressa con la determinazione n. 4 del 31 gennaio 2001 nella quale e' stata esaminata anche la possibilita' per il RUP di intervenire sui contenuti degli elaborati progettuali.

Considerato che su tale tematica si sono formati distinti orientamenti della giurisprudenza amministrativa, che la legge n.

109/1994 e s.m. e' stata nel frattempo piu' volte modificata (in particolare, per cio' che qui interessa, dalla legge n. 166/2002), e che alcune regioni, in sede legislativa, hanno introdotto elementi di flessibilita', si ritiene utile affrontare nuovamente l'argomento della progettazione, limitatamente ad alcuni aspetti, al fine di integrare la determinazione n. 4/2001, prima menzionata.

Come e' noto la legge n. 109/1994 e s.m. ha profondamente rinnovato la materia della progettazione istituendo una struttura tripartita formata da tre livelli di progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva) finalizzati al conseguimento della maggiore e migliore attendibilita' possibile circa le previsioni tecnico-economiche di un lavoro o di un'opera pubblica, in modo da limitare al massimo il ricorso a varianti in corso d'opera ed evitare prolungamenti dei tempi di esecuzione ed incontrollati incrementi di spesa.

Tali livelli sono da considerarsi quali ´successivi approfondimenti tecniciª (legge n. 109/1994, art. 16, comma 1) che ´costituiscono una suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono e si sviluppano senza soluzione di continuitaª (decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, art. 15, comma 2).

Rinviando ai contenuti della predetta determinazione n. 4/2001, e' utile rimarcare come l'attivita' di progettazione ed il progetto, che di essa ne e' il risultato, assumono nell'ordinamento dei lavori pubblici un'importanza ed una centralita' assolutamente primaria, sia che si tratti di lavori ´ordinariª sia che si tratti di grandi infrastrutture, ovvero di lavori aventi ad oggetto i beni culturali.

Il progetto, infatti, comporta elevati riflessi sotto molteplici profili: influenza il contenuto del bando di gara, la qualificazione dei concorrenti, i soggetti affidatari dei servizi di ingegneria, i sistemi di realizzazione dei lavori pubblici, i sistemi di scelta del contraente, i criteri di aggiudicazione, la composizione dei seggi di gara e delle commissioni giudicatrici, le varianti, il contenzioso nella fase esecutiva, i piani di sicurezza, il subappalto.

Dal progetto redatto correttamente dipende in gran parte l'esito positivo della realizzazione degli interventi programmati.

La progettazione, pur nella sua articolazione interna, deve in ogni caso assicurare, intesa nella sua globalita', da un lato gli obiettivi indicati ai punti a), b) e c) del comma 1, dell'art. 16 della legge n. 109/1994 e s.m. e dall'altro, le finalita' individuate nell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

Da una analisi semplicemente letterale delle richiamate disposizioni normative, parrebbe pertanto ineludibile la necessita' di articolare il progetto nei citati tre livelli, fatta salva la sola possibilita' per il RUP di modificare i contenuti dei singoli livelli progettuali.

In tal senso si esprimeva il TAR Marche con sentenza n. 347 del 6 aprile 2001 secondo la quale ´L'articolazione secondo i tre livelli, configurata sin dalla prima versione della legge Merloni rappresenta un principio inderogabile: il potere discrezionale riconosciuto dal comma 2 dell'art. 16 al RUP di integrare o modificare previa congrua motivazione le prescrizioni stabilite dai commi 3, 4 e 5 in ordine al contenuto necessario...

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