DECRETO 14 settembre 2010, n. 174 - Regolamento concernente la disciplina degli interventi relativi ai progetti di ricerca e sviluppo nell''area della sicurezza nazionale, in applicazione della legge 24 dicembre 1985, n. 808. (10G0195)

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 24 dicembre 1985, n. 808, recante provvedimenti per l'attuazione degli interventi finalizzati allo sviluppo ed all'accrescimento di competitivita' delle industrie operanti nel settore aeronautico;

Visto l'articolo 2 del regio decreto 27 gennaio 1944, n. 24, in base al quale al Ministero dello sviluppo economico e' attribuita la competenza, precedentemente attribuita al Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra dal regio decreto 12 gennaio 1942, n. 464, di coordinare, controllare e, tutelare l'industria strategica di interesse per la sicurezza nazionale;

Visto l'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il «sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 2008, concernente «criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti degli atti, delle attivita', delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto del segreto di Stato»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante tra l'altro, disposizioni in, materia di organizzazione e di funzioni dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, relativo al regolamento recante riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto l'articolo 1, comma 845 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, nel quadro delle azioni volte a perseguire la maggiore efficacia del sostegno all'innovazione industriale, prevede la definizione con decreto del Ministro dello sviluppo economico di appositi regimi di aiuto;

Vista la deliberazione n. 28/06 del CIPE del 22 marzo 2006, recante aggiornamento delle direttive per gli interventi nel settore aerospaziale;

Considerata l'esigenza di favorire il rilancio della competitivita' dell'industria italiana e promuovere la innovazione industriale nelle aree delle tecnologie funzionali alla sicurezza nazionale, con l'obiettivo del migliore inserimento dell'industria nel processo di internazionalizzazione in posizioni non subalterne ed al rafforzamento dei sistemi di piccola e media impresa anche con l'obiettivo di valorizzare le punte di eccellenza che l'Italia e', anche potenzialmente, in grado di esprimere;

Ritenuto che e' necessario definire, nel quadro dell'applicazione della legge n. 808 del 1985, una specifica disciplina degli interventi a sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo nell'area, di esclusiva competenza nazionale, della sicurezza nazionale, assicurando in particolare:

  1. il rafforzamento della selettivita' del processo di individuazione dei progetti eleggibili operando una definizione dei criteri di selezione;

  2. l'articolazione degli interventi tenendo conto della vitale esigenza di sviluppare e consolidare il patrimonio tecnologico e produttivo indispensabile per garantire la sicurezza e la sovranita' nazionale;

  3. la modulazione diversificata dei livelli di incentivazione dei progetti aeronautici considerando gli elementi, rappresentativi dello sviluppo del settore in tutte le sue articolazioni;

    Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

    Udito il parere n. 3298/08 del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 novembre 2009;

    Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota del 2 dicembre 2009;

    A d o t t a il seguente regolamento:

    Art. 1

    Obiettivi e finalita'

    1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente regolamento.

    2. Il presente regolamento determina le forme, i criteri e le modalita' procedurali degli interventi del Ministero dello sviluppo economico volti a promuovere, per le finalita' della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i progetti di ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale funzionali alla sicurezza nazionale.

    3. Gli interventi di cui al presente regolamento, integrando in via sussidiaria l'investimento delle imprese che operano in Italia con attivita' principale nel settore aerospaziale, sono finalizzati a consentire la tempestiva realizzazione - anche nell'ambito di programmi internazionali, o europei - di progetti di ricerca e sviluppo funzionali alla sicurezza nazionale in aree nelle quali l'industria italiana appare in grado di esprimere effettive eccellenze.

      Avvertenza:

      Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

      Nota al titolo:

      - La legge 24 dicembre 1985, n. 808 (Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitivita' delle industrie operanti nel settore aeronautico) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell' 8 gennaio 1986.

      Note alle premesse:

      - Per i riferimenti della legge 24 dicembre 1985, n.

      808, si veda la nota al titolo.

      - Il regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 24, concernente «Abolizione del Ministero della produzione bellica e ripartizione delle attribuzioni gia' adesso spettanti ad altri Ministeri» e' stato pubblicato nella

      Gazzetta Ufficiale n. 24 del 28 gennaio 1944.

      - Il regio decreto-legge 12 gennaio 1942, n. 464, concernente «Attribuzioni del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra» e' stato pubblicato nella

      Gazzetta Ufficiale n. 117 del 18 maggio 1942.

      - Il testo dell'art. 42 della legge 3 agosto 2007, n.

      124, concernente «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto»

      (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto

      2007) e' il seguente:

      Art. 42 (Classifiche di segretezza). - 1. Le classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attivita' o cose ai soli soggetti che abbiano necessita' di accedervi in ragione delle proprie funzioni istituzionali.

      1-bis. Per la trattazione di informazioni classificate segretissimo, segreto e riservatissimo e' necessario altresi' il possesso del nulla osta di sicurezza (NOS).

      2. La classifica di segretezza e' apposta, e puo' essere elevata, dall'autorita' che forma il documento, l'atto o acquisisce per prima la notizia, ovvero e' responsabile della cosa, o acquisisce dall'estero documenti, atti, notizie o cose.

      3. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, riservatissimo, riservato. Le classifiche sono attribuite sulla base dei criteri ordinariamente seguiti nelle relazioni internazionali.

      4. Chi appone la classifica di segretezza individua, all'interno di ogni atto o documento, le parti che devono essere classificate e fissa specificamente il grado di classifica corrispondente ad ogni singola parte.

      5. La classifica di segretezza e' automaticamente declassificata a livello inferiore quando sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa comunque ogni vincolo di classifica.

      6. La declassificazione automatica non si applica quando, con provvedimento motivato, i termini di efficacia del vincolo sono prorogati dal soggetto che ha proceduto alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine di quindici anni, dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

      7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri verifica il rispetto delle norme in materia di classifiche di segretezza. Con apposito regolamento sono determinati l'ambito dei singoli livelli di segretezza, i soggetti cui e' conferito il potere di classifica e gli uffici che, nell'ambito della pubblica amministrazione, sono collegati all'esercizio delle funzioni di informazione per la sicurezza della Repubblica, nonche' i criteri per l'individuazione delle materie oggetto di classifica e i modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica.

      8. Qualora l'autorita' giudiziaria ordini l'esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati all'autorita' giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con modalita' che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia.

      9. Chiunque illegittimamente distrugge documenti del

      DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza, in ogni stadio della declassificazione, nonche' quelli privi di ogni vincolo per decorso dei termini, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.

      .

      - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

      8 aprile 2008 recante «Criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attivita', delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato», e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16 aprile 2008.

      - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante

      Norme generali...

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