DECRETO 28 giugno 2002 - Rettifica dell'allegato al decreto 24 maggio 2002, recante norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 24 maggio 2002, recante norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 131 del 6 giugno 2002; Rilevata la presenza di alcuni errori materiali nell'allegato al decreto citato, in cui e' riportata la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione; Ritenuto di dover procedere alla modifica dell'allegato; Decreta

L'allegato al decreto ministeriale di cui in premessa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 131 del 6 giugno 2002, e' sostituito dall'allegato al presente decreto.

Roma, 28 giugno 2002 Il Ministro: Scajola

Allegato REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE STRADALE DI GAS NATURALE PER AUTOTRAZIONE.

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

1.1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.

Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto stabilito con decreto ministeriale 30 novembre 1983 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983).

Inoltre, ai fini della presente regola tecnica, si definisce

Linea di alta pressione.

Parte dell'impianto gas compresa tra la mandata del compressore, o l'attacco di prelievo dal mezzo mobile, e la pistola di erogazione gas al veicolo.

Linea di bassa pressione.

Parte dell'impianto gas compresa tra il dispositivo di intercettazione generale di alimentazione dell'impianto di distribuzione e l'aspirazione del primo stadio del compressore.

Locali.

Strutture di alloggiamento delle apparecchiature costituenti la stazione di rifornimento.

Piazzali.

Aree dove accedono e sostano gli autoveicoli per il rifornimento.

Pistola di erogazione gas al veicolo.

Dispositivo montato all'estremita' di una tubazione flessibile che si innesta al dispositivo di carico posto sul veicolo e atto a realizzare la connessione in modo sicuro ed ermetico, a pressione di 220 bar.

Valvola di intercettazione comandata a distanza.

Valvola normalmente chiusa il cui azionamento puo' avvenire anche da un punto predeterminato distante dal punto di installazione della valvola.

1.2. Elementi costitutivi.

I vari elementi che costituiscono l'impianto di distribuzione devono avere le caratteristiche, i dispositivi di sicurezza e le apparecchiature di cui al successivo titolo II.

1.2.1. Impianti alimentati da condotta.

Gli impianti possono essere costituiti da

  1. cabina di riduzione della pressione e di misura del gas; b) locale compressori; c) locale contenente recipienti di accumulo; d) uno o piu' apparecchi di distribuzione automatici per il rifornimento degli autoveicoli; e) box per i carri bombolai; f) cabina per la trasformazione dell'energia elettrica; g) locali destinati a servizi accessori (ufficio del gestore, locale vendita, magazzino, servizi igienici, impianto di lavaggio, officina senza utilizzo di fiamme libere, posto di ristoro, abitazione del gestore, ecc.).

    1.2.2. Impianti alimentati da carro bombolaio.

    Gli impianti possono essere costituiti da

  2. locale contenente recipienti di accumulo; b) locale compressori; c) uno o piu' apparecchi di distribuzione automatici per il rifornimento degli autoveicoli; d) uno o piu' box per i carri bombolai; e) cabina per la trasformazione dell'energia elettrica; f) locali destinati a servizi accessori (ufficio del gestore, locale vendita, magazzino, servizi igienici, impianto di lavaggio, officina senza utilizzo di fiamme libere, posto di ristoro, abitazione del gestore, ecc.).

    1.2.3. Elementi pericolosi dell'impianto.

    Sono considerati elementi pericolosi dell'impianto, ai fini della determinazione delle distanze di sicurezza, quelli indicati al punto 1.2.1 con esclusione delle lettere f) e g), ed al punto 1.2.2 con esclusione delle lettere e) ed f).

    1.3. Gradi di sicurezza.

    Agli elementi costituenti l'impianto elencati al punto 1.2.1, lettere a), b), c), ed e), nonche' al punto 1.2.2, lettere a), b), e d), possono essere conferite caratteristiche di sicurezza di due diversi gradi

  3. sicurezza di 1o grado - quando le caratteristiche costruttive dei manufatti sono tali da garantire, in caso di scoppio, il contenimento dei materiali sia lateralmente che verso l'alto; b) sicurezza di 2o grado - quando le caratteristiche costruttive dei manufatti sono tali da garantire solo lateralmente il contenimento di materiali che venissero proiettati a seguito di un eventuale scoppio.

    I gradi di sicurezza sopra menzionati si conseguono realizzando le protezioni secondo le indicazioni contenute nel successivo titolo II.

    Titolo II MODALITA' COSTRUTTIVE

    2.1. Generalita'.

    Per la realizzazione dei locali di cui al punto 1.3 e' consentito l'impiego di elementi prefabbricati, a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti nel rispetto di quanto previsto ai successivi punti

  4. le fondazioni devono essere realizzate con getti eseguiti in loco; b) i pannelli impiegati per il tamponamento delle pareti devono essere connessi fra loro e nei pilastri o nelle travi di fondazione; se realizzati in calcestruzzo, l'armatura metallica deve essere doppia; c) le travi di sostegno delle coperture devono essere vincolate ai pilastri portanti e non semplicemente appoggiate; d) gli elementi costituenti la copertura devono essere vincolati fra loro; se realizzati in calcestruzzo, dovranno essere previste apposite armature di collegamento e getti integrativi.

    E' altresi' consentito l'impiego di manufatti prefabbricati monoblocco a condizione che siano resi solidali alla platea di fondazione eseguita in loco.

    2.2. Recinzione.

    Le aree su cui sorgono gli elementi pericolosi dell'impianto di cui al punto 1.2.3, fatta eccezione per gli apparecchi di distribuzione automatici, devono essere recintate.

    La recinzione deve essere realizzata alla distanza di protezione di cui al successivo punto 3.1.

    La recinzione, di altezza non inferiore a 1,8 m, puo' essere realizzata in muratura o in pannelli prefabbricati di calcestruzzo o con rete metallica sostenuta da pali su cordolo di calcestruzzo.

    Nel caso in cui le strutture perimetrali degli elementi dell'impianto di cui al primo capoverso abbiano i requisiti di sicurezza di 1o grado, le pareti costituiscono recinzione anche se prospicienti gli elementi pericolosi di altri impianti. In tal caso, le pareti devono essere prive di porte nonche' di aperture il cui limite inferiore sia ad una altezza dal suolo inferiore a 2,5 m.

    Dette pareti, costituenti recinzione, devono comunque rispettare la distanza di protezione dal confine dell'area del distributore.

    Nel caso in cui l'insieme degli elementi dell'impianto di cui al primo capoverso, realizzati con sicurezza di 1o grado, siano interrati, la recinzione fuori terra puo' essere posta in corrispondenza delle pareti perimetrali dei locali contenenti i suddetti elementi.

    Eventuali recinzioni non prescritte dalla norma, possono essere realizzate con caratteristiche difformi da quelle sopra indicate.

    2.3. Cabina di riduzione con dispositivo di misura.

    La cabina, con sicurezza sia di 1o che di 2o grado, puo' avere uno o due dei quattro lati completamente aperti a condizione che tali aperture non siano rivolte verso zone ove e' prevista o consentita la presenza di persone estranee all'impianto.

    Gli eventuali apparecchi di riscaldamento a fiamma libera di impianti di riduzione e regolazione della pressione devono risultare separati dal locale degli apparecchi di riduzione e di misura del gas a mezzo di strutture di resistenza al fuoco non inferiore a REI 120, al fine di evitare la propagazione dell'incendio. Qualora non necessiti la riduzione di pressione, l'installazione del dispositivo di misura puo' essere realizzata secondo quanto previsto al successivo punto 2.7.1.

  5. Con sicurezza di 1o grado.

    Per conferire all'impianto caratteristiche di sicurezza di 1o grado, la cabina di riduzione e di misura del gas deve essere costruita con muri in calcestruzzo armato dello spessore minimo di 15 cm.

    Per i lati in adiacenza ad altre parti dell'impianto, i muri divisori devono avere uno spessore di almeno 20 cm e devono essere privi di aperture.

    Sono consentiti i fori di passaggio di componenti di impianti tecnologici di collegamento.

    La copertura deve essere costituita da elementi di travi o da soletta continua, in calcestruzzo cementizio armato o in acciaio, tali da assicurare il contenimento di eventuali schegge proiettate verso l'alto.

    Nel caso di copertura con soletta continua, devono essere realizzate aperture collocate in posizioni tali da consentire una naturale ventilazione del locale.

    In corrispondenza delle aperture di aerazione deve essere realizzata una protezione antintrusione con cancellata o rete metallica. La somma delle superfici aperte, al netto degli ingombri delle protezioni antintrusione, deve essere pari ad almeno un decimo della superficie in pianta del locale.

  6. Con sicurezza di 2o grado.

    Per conferire all'impianto caratteristiche di sicurezza di 2o grado, i muri perimetrali della cabina di...

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