DECRETO 24 maggio 2002 - Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione

IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570; Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469; Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.

577; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37; Visto il proprio decreto 8 giugno 1993 recante: "Norme di sicurezza antincendio per gli impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione"; Visto il progetto di regola tecnica elaborato dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Rilevata la necessita' di modificare ed aggiornare la vigente normativa di sicurezza per gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione; Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE che codifica la procedura di notifica n. 83/189; Decreta

Art. 1.

Scopo e campo di applicazione 1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione, che possono essere di due tipi

  1. impianti alimentati da condotta; b) impianti alimentati da carro bombolaio.

    1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti di nuova realizzazione.

    2. Gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono adeguati, entro due anni da tale data, alle disposizioni di cui al Titolo V dell'allegato. Le norme di esercizio sono osservate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora vengano effettuate modifiche che comportino alterazioni delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, gli adeguamenti di cui sopra saranno eseguiti contestualmente ai lavori di modifica. Gli impianti esistenti, per i quali si intendono applicare le distanze di sicurezza previste al Titolo III dell'allegato, saranno adeguati integralmente alle disposizioni del presente decreto.

    Art. 2.

    Obiettivi 1. Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni, gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione sono realizzati e gestiti in modo da garantire i seguenti obiettivi

  2. minimizzare le cause di rilascio accidentale di gas, di incendio e di esplosione; b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone; c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e/o locali contigui all'impianto; d) permettere ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.

    Art. 3.

    Disposizioni tecniche 1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, e' approvata la regola tecnica allegata al presente decreto.

    Art. 4.

    Ubicazione 1. Gli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione non possono sorgere

  3. nella zona territoriale omogenea totalmente edificata, individuata come zona A nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e, nei comuni sprovvisti dei predetti strumenti urbanistici, all'interno del perimetro del centro abitato, delimitato a norma dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, quando, nell'uno e nell'altro caso, la densita' media dell'edificazione esistente nel raggio di 200 m dal perimetro degli elementi pericolosi dell'impianto, come definiti al punto 1.2.3 dell'allegato al presente decreto, risulti superiore a tre metri cubi per metro quadrato; b) nelle zone di completamento e di espansione dell'aggregato urbano indicato nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione, nelle quali sia previsto un indice di edificabilita' superiore a 3 m3 per m2; c) nelle aree, ovunque ubicate, destinate a verde pubblico.

    1. Il divieto di cui al precedente comma 1, lettera b), non si applica agli impianti di distribuzione alimentati da condotta che siano dotati di capacita' di smorzamento/accumulo non superiore a 500 Nm3 di gas; in tali impianti non e' consentito l'uso dei carri bombolai e veicoli cisterna neanche per l'alimentazione di emergenza, ne' il rifornimento del tipo self-service.

    2. Il divieto di cui al precedente comma 1, lettera c), non si applica agli impianti di distribuzione alimentati da condotta che siano dotati di capacita' di smorzamento/accumulo non superiore a 500 Nm3 di gas nel caso in cui gli strumenti urbanistici comunali ammettano la presenza di distributori di carburanti nelle aree destinate a verde pubblico; in tali impianti non e' consentito l'uso dei carri bombolai e veicoli cisterna neanche per l'alimentazione di emergenza, ne' il rifornimento del tipo self-service.

    3. L'attestazione che l'area prescelta per l'installazione dell'impianto non ricada in alcuna delle zone o aree precedentemente indicate e' rilasciata dal competente ufficio dell'amministrazione comunale.

    Art. 5.

    Commercializzazione CE 1. I prodotti provenienti da uno dei Paesi dell'Unione europea, o da uno dei Paesi contraenti l'accordo SEE, legalmente riconosciuti sulla base di norme armonizzate ovvero di norme o regole tecniche applicate in tali Stati che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello perseguito dalla presente regolamentazione, possono essere commercializzati per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto. Nelle more della emanazione di apposite norme armonizzate, agli estintori si applica la normativa italiana vigente, che prevede specifiche clausole di mutuo riconoscimento, concordate con i servizi della Commissione CE, stabilite nei seguenti decreti del Ministro dell'interno

    decreto 12 novembre 1990 per gli estintori portatili; decreto 6 marzo 1992 per gli estintori carrellati.

    Art. 6.

    Disposizioni complementari e finali Sono abrogate tutte le disposizioni di prevenzione incendi impartite in materia.

    Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Roma, 24 maggio 2002 Il Ministro: Scajola

    Allegato REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE STRADALE DI GAS NATURALE PER AUTOTRAZIONE.

    TITOLO I Disposizioni generali 1.1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.

    Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto stabilito con decreto ministeriale 30 novembre 1983 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983).

    Inoltre, ai fini della presente regola tecnica, si definisce

    Linea di alta pressione.

    Parte dell'impianto gas compresa tra la mandata del compressore, o l'attacco di prelievo dal mezzo mobile, e la pistola di erogazione gas al veicolo.

    Linea di bassa pressione.

    Parte dell'impianto gas compresa tra il dispositivo di intercettazione generale di alimentazione dell'impianto di distribuzione e l'aspirazione del primo stadio del compressore.

    Locali.

    Strutture di alloggiamento delle apparecchiature costituenti la stazione di rifornimento.

    Piazzali.

    Aree dove accedono e sostano gli autoveicoli per il rifornimento.

    Pistola di erogazione gas al veicolo.

    Dispositivo montato all'estremita' di una tubazione flessibile che si innesta al dispositivo di carico posto sul veicolo e atto a realizzare la connessione in modo sicuro ed ermetico, a pressione di 220 bar.

    Valvola di intercettazione comandata a distanza.

    Valvola normalmente chiusa il cui azionamento puo' avvenire anche da un punto predeterminato distante dal punto di installazione della valvola.

    1.2. Elementi costitutivi.

    I vari elementi che costituiscono l'impianto di distribuzione devono avere le caratteristiche, i dispositivi di sicurezza e le apparecchiature di cui al successivo Titolo II.

    1.2.1 Impianti alimentati da condotta.

    Gli impianti possono essere costituiti da

  4. cabina di riduzione della pressione e di misura del gas; b) locale compressori; c) locale contenente recipienti di accumulo; d) uno o piu' apparecchi di distribuzione automatici per il rifornimento degli autoveicoli; e) box per i carri bombolai; f) cabina per la trasformazione dell'energia elettrica; g) locali destinati a servizi accessori (ufficio del gestore, locale vendita, magazzino, servizi igienici, impianto di lavaggio, officina senza utilizzo di fiamme libere, posto di ristoro, abitazione del gestore, ecc.).

    1.2.2 Impianti alimentati da carro bombolaio.

    Gli impianti possono essere costituiti da

  5. locale contenente recipienti di accumulo; b) locale compressori; c) uno o piu' apparecchi di distribuzione automatici per il rifornimento degli autoveicoli; d) uno o piu' box per i carri bombolai; e) cabina per la trasformazione dell'energia elettrica; f) locali destinati a servizi accessori (ufficio del gestore, locale vendita, magazzino, servizi igienici, impianto di lavaggio, officina senza utilizzo di fiamme libere, posto di ristoro, abitazione del gestore, ecc.).

    1.2.3. Elementi pericolosi dell'impianto.

    Sono considerati elementi pericolosi dell'impianto, ai fini della determinazione delle distanze di sicurezza, quelli indicati al punto 1.2.1 con esclusione delle lettere f) e g), ed al punto 1.2.2 con esclusione delle lettere e) ed f).

    1.3. Gradi di sicurezza.

    Agli elementi costituenti l'impianto elencati al punto 1.2.1, lettere a), b), c), ed e), nonche' al punto 1.2.2, lettere a), b), e d), possono essere conferite caratteristiche di sicurezza di due diversi gradi

  6. sicurezza di primo grado - quando le caratteristiche costruttive dei manufatti sono tali da garantire, in caso di scoppio, il contenimento dei materiali sia lateralmente che verso...

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