Profili di legittimità e di illegittimità nell'ipotesi di intervento di terzi nella formazione e nella notificazione del verbale di contestazione di illecito stradale

AutoreGiampaolo de Piazzi
CaricaAvvocato Vicario dell'Avvocatura civica di Treviso
Pagine199-205
199
Arch. giur. circ. e sin. strad. 3/2017
Dottrina
PROFILI DI LEGITTIMITÀ E
DI ILLEGITTIMITÀ NELL’IPOTESI
DI INTERVENTO DI TERZI
NELLA FORMAZIONE E
NELLA NOTIFICAZIONE DEL
VERBALE DI CONTESTAZIONE
DI ILLECITO STRADALE
di Giampaolo De Piazzi (*)
SOMMARIO
1. Introduzione e premessa. La titolarità dei poteri di conte-
stazione dell’illecito e di redazione dei verbali. 2. La titolarità
dei poteri di notif‌icazione nell’originario impianto normativo.
3. Il problema delle conseguenze dell’intervento di soggetti
privati nella formazione e nella notif‌icazione del verbale di
contestazione. L’impatto dell’evoluzione tecnologica. 4. Le
soluzioni giurisprudenziali fra aperture e chiusure. 5. Con-
clusioni.
1. Introduzione e premessa. La titolarità dei poteri di
contestazione dell’illecito e di redazione dei verbali
Il potere sanzionatorio, in quanto diretto a reprimere
comportamenti idonei a pregiudicare superiori interessi
pubblici inerenti la collettività, con adozione di un atto
idoneo ad incidere unilateralmente ed autoritativamente
nella sfera giuridico - patrimoniale del trasgressore (costi-
tuendo il verbale di contestazione fonte di una obbligazio-
ne di pagamento), non può che spettare in via esclusiva al
soggetto pubblico, e cioè alla P.A. alla quale appartengono
coloro che accertano la commissione di una condotta cor-
rispondente a quella descritta nella norma sanzionatoria,
e che contestano conseguentemente all’autore di detta
condotta un illecito di natura amministrativa, redigendo
un verbale con cui applicano la sanzione amministrativa
pecuniaria pref‌igurata dal legislatore.
In particolare, i soggetti titolari dei poteri di accer-
tamento e di contestazione degli illeciti amministrativi
non possono che essere dipendenti dell’autorità pubblica,
risultando legittimati a formare e manifestare la volontà
punitiva della P.A. in virtù del rapporto di servizio con
quest’ultima e del principio di immedesimazione organica.
L’assunto trova numerose e puntuali conferme a livello
normativo, risultando emergere da una lettura sistematica
di alcune disposizioni contenute nella L. n. 689 del 1981. In
primo luogo, dall’art. 13 che, al primo comma, attribuisce
il potere di accertare le violazioni (alla cui commissione
consegue l’applicazione di una sanzione amministrativa)
agli organi addetti al controllo sulla base delle rispettive
competenze. Infatti, con l’utilizzo di termini quali com-
petenza ed organi, il legislatore sembra voler richiamare
concetti, istituti e princìpi propri del diritto amministra-
tivo, così evidenziando di volere attribuire soltanto al per-
sonale della P.A. i poteri di accertamento e sanzionatori
(e giova ricordare che, come insegna il noto brocardo, ubi
lex voluit, dixit). Inoltre, il successivo quarto comma della
disposizione de qua, nello stabilire che ai medesimi atti
(accertamento di violazioni punite con la sanzione am-
ministrativa) «possono procedere anche gli uff‌iciali e gli
agenti di polizia giudiziaria», sembra stabilire un paralleli-
smo fra gli organi di cui al primo ed al quarto comma, così
lasciando intendere che, per tutti i soggetti legittimati ad
accertare illeciti amministrativi, l’elemento comune sia
rappresentato dall’appartenenza ad una pubblica autorità.
A sua volta, l’art. 14, quarto comma, secondo periodo,
nello stabilire che la notif‌icazione del verbale di conte-
stazione può essere effettuata «anche da un funzionario
dell’amministrazione che ha accertato la violazione»,
lascia trasparire che sia ad un identico soggetto (funzio-
nario di una P.A.) che debbano attribuirsi i poteri di ac-
certamento e di contestazione, mediante verbalizzazione,
dell’illecito amministrativo.
Ed ancora, l’art. 17 della stessa legge, nel parlare al
primo comma di «funzionario o l’agente che ha accertato
la violazione», e nel ripetere al successivo sesto comma
la formulazione con riferimento ai soggetti che hanno ef-
fettuato un sequestro, sembra parimenti circoscrivere ai
dipendenti della P.A. la titolarità dei riferiti poteri.
Con specif‌ico riferimento ai casi di illeciti relativi a
violazioni contemplate dal codice della strada, l’art. 12 di
quest’ultimo attribuisce la titolarità dei poteri in tema di
accertamento e contestazione di dette violazioni in primo
luogo ai vari organi di polizia stradale ivi elencati (comma
1) e, di seguito, a dipendenti di amministrazioni pubbliche
(commi 2, 3 e 4).
È pur vero che il comma 3-bis dell’art. 12 non sem-
bra presupporre un rapporto organico e/o di servizio con
la P.A. per i soggetti ivi contemplati; tuttavia, dal tenore
complessivo della disposizione sembrerebbe trasparire

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