Profili di incostituzionalità dell'ICI

AutoreMarilisa D'Amico
Pagine853-855

Page 853

    Si ripubblica l'articolo in oggetto già apparso in questa Rivista 2000, 543 in quanto, per uno spiacevole errore tipografico, in quella sede era apparso privo delle relative note.

@1. Introduzione

I profili di illegittimità costituzionale della disciplina dell'Imposta comunale sugli immobili (Ici) sono in astratto moltissimi: per ragionare, però, concretamente sugli aspetti che meriterebbero di essere portati dinanzi al giudice costituzionale occorre tenere conto della giurisprudenza costituzionale già esistente.

Anticipando le conclusioni, possiamo affermare che alla luce della pregressa giurisprudenza costituzionale è difficile nutrire fiducia nella possibilità che eventuali questioni di costituzionalità siano accolte dal giudice costituzionale. Tuttavia non bisogna neanche farsi influenzare completamente in senso negativo: è vero, infatti, che oggi la c.d. «ragion fiscale» ha prevalso come criterio guida delle decisioni costituzionali: dinanzi a questioni ben poste (o riproposte!) la Corte costituzionale potrebbe, finalmente, decidersi a prendere in maggiore considerazione i «diritti» dei cittadini 1.

@2. Le numerose questioni di costituzionalità sull'Ici già decise dalla Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha deciso numerose questioni, di vario tipo, sull'Ici, che vanno da censure sull'intera disciplina a questioni di piccolo rilievo, attinenti ad aspetti molto specifici della legge (alcune di queste questioni sono state promosse e difese dinanzi alla Corte costituzionale della Confedilizia).

Un dato balza subito agli occhi: nella maggior parte dei casi la Corte costituzionale non è entrata nel merito delle questioni, ma ha deciso per l'inammissibilità; in altri casi, pur entrando nel merito, ha concluso per l'infondatezza, rigettando le questioni sollevate. Dunque, finora, nonostante le numerose censure sollevate da giudici diversi, il giudice costituzionale ha «assolto» l'Ici.

Vediamo ora, in dettaglio, quali sono stati i problemi posti alla Corte e in che modo sono stati risolti. Prima di esaminare tali problemi, mi preme sottolineare che in questa materia, certamente più che in altre, vi è una notevole influenza della dottrina sui problemi di illegittimità costituzionale sollevati dinanzi alla Corte: ciò a conferma dell'importante ruolo di chi osserva in modo distaccato una disciplina, evidenziandone, nel caso, i difetti e i possibili rimedi 2.

a) Censure sull'intera disciplina (inammissibilità). Un primo gruppo di questioni, riguarda la (presunta) illegittimità costituzionale della legge delega, con cui al Governo era stato affidato il compito di istituire e disciplinare l'Ici (legge 23 ottobre 1992, n. 421) e dell'intero decreto legislativo (D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 1/18), riguardante l'iscrizione e la disciplina dell'Ici. In questo caso, la Corte, in varie occasioni (si tratta della sent. n. 263 del 1994 e dell'ord. n. 328 del 1995, che affrontano in primo luogo censure sulla natura dell'Ici come imposta sul patrimonio immobiliare lordo, anziché sul reddito, in quanto discriminatoria fra contribuenti), adotta un criterio molto formalista, affermando di non poter entrare nel merito della questione, dal momento che l'impugnazione dell'intero art. 4 della legge delega si riferiva a ben 19 principi e criteri direttivi diversi, e, analogamente, l'impugnazione di diciotto articoli, dal contenuto eterogeneo, del decreto legislativo non consentiva di delineare precisamente i termini della questione.

L'inammissibilità di una questione per mancata identificazione del thema decidendum costituisce sicuramente un criterio che la Corte utilizza nel proprio giudizio: quello che potrebbe essere messo in discussione però l'altro principio che la Corte applica nella stessa decisione, e cioè di non poter prendere in considerazione le difese delle parti, che meglio specificavano l'oggetto del giudizio costituzionale. Se, alla luce delle difese delle parti, la Corte avesse potuto veramente entrare nel merito, allora la pronuncia di inammissibilità, nella quale Essa ignora volutamente le difese medesime, ci dimostrerebbe la volontà del giudice costituzionale di appigliarsi ad un criterio formale, per evitare di decidere una questione sicuramente difficile: detto in parole più semplici, una cosa è ritenere inammissibile l'introduzione, da parte dei soggetti che intervengono nel processo costituzionale, di profili nuovi e diversi da quelli sollevati dal giudice a quo, cosa completamente diversa, invece, è impedire che gli stessi soggetti meglio specifichino profili e motivi già contenuti nell'ordinanza di rimessione (così ragionando, la Corte costituzionale, infatti, renderebbe del tutto inutile l'intervento di tali soggetti, cui invece spetta un ruolo, sia pure solo eventuale, nel processo costituzionale 3.

b) Censure sulla base imponibile dell'Ici (inammissibilità, infondatezza e manifesta infondatezza).

Numerose sono state anche le questioni aventi ad oggetto l'Ici, in quanto assumente come base imponibile quelle tariffe d'estimo che erano state annullate dal giudice amministrativo e la cui efficacia era stata protratta dall'art. 2, comma 1, della legge n. 75 del 1993 fino al 31...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT