Profili civilistici del contratto di rete

AutoreAndrea Pisani Massamormile
Pagine353-407

Page 353

rivista di diritto privato Saggi e pareri 3/2012

Proili civilistici del contratto di rete

di Andrea Pisani massamormile

SOMMARIO: 1. Le originarie incertezze del legislatore. – 2. Contratto di rete o scopo di rete? – 3. La necessità dell’inquadramento sistematico del contratto di rete. Contratto di scambio o associativo? – 4. Elementi che depongono per la natura associativa. – 5. Elementi che appaiono contraddittori. – 6. Le disposizioni in tema di fondo comune ed organo comune. – 7. L’attività della rete è in ogni caso attività comune ai contraenti. – 8. Il contratto di rete è un contratto associativo. – 9. Personalità giuridica e soggettività collettiva. – 10. Individuazione del modello organizzativo applicabile alla rete. Esercizio di attività economica. – 11. Segue. Numero e qualità dei contraenti. – 12. Il modello organizzativo applicabile per default è quello del consorzio. – 13. Le disposizioni in tema di rappresentanza.

1. Le originarie incertezze del legislatore

Accogliendo pressanti richieste che giungevano dal mondo imprenditoriale il legislatore ha introdotto la igura del contratto di rete.

Purtroppo il dettato legislativo e la stessa sua genesi non conferiscono dignità al recente istituto. È evidente, infatti, una certa (non nuova) approssimazione dell’iter legislativo: l’istituto del contratto di rete viene infatti previsto solo in sede di conversione del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5 (convertito mercé la legge 9 aprile 2009 n. 33), aggiungendo all’art. 3 i commi 4 ter, 4 quater, 4 quinquies, norme a loro volta modiicate poco dopo dalla legge 23 luglio 2009 n. 99 e poi nuovamente (ed in modo non irrilevante) dall’art. 42 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122.

Eppure di reti d’impresa si parlava da tempo1e ad esse (ed al contratto da cui sorgono) si riteneva di poter attribuire obiettivi importanti, che il legislatore del 2009 identiica infatti nella crescita delle capacità innovative e della competitività delle nostre imprese nei mercati.

1“Le reti di imprese hanno una lunga storia”: così F. Cafaggi, Introduzione, in F. Cafaggi (a cura di), Il contratto di rete. Commentario, Bologna, 2009, p. 9; ivi di seguito, una ricostruzione del fenomeno sotto l’aspetto storico e giuridico. Sulla progressiva evoluzione dai distretti alle reti cfr. anche A. Bagnasco, A. Bonomi,
D. Palmieri, E.rullani, Reti di imprese: fenomeni emergenti, in Aa.Vv. Reti d’imprese oltre i distretti: evidenze statistiche dopo il 2001, milano, 2008, p. 19 ss.

Dunque il fenomeno non è nuovo ed infatti la pratica conosce numerose fattispecie contrattuali di reti poste in essere prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 5 del 2009: cfr. E. Bartelzaghi, A. Bonomi, D. Palmieri, A. ricciardi, Casi di rete: una mappa in 90 casi, ancora in Aa.Vv., Reti di imprese cit., p. 53 ss.

Page 354

Saggi e pareri rivista di diritto privato

3/2012

Tutto ciò avrebbe richiesto, molto probabilmente, maggior ponderazione ed invece le norme introdotte non riescono a celare una certa improvvisazione e, ancor più, la mancanza di una visione organica dell’istituto.

A tutto ciò si aggiunge, com’è ormai tristemente consueto, una prosa legislativa atecnica, sciatta, qualche volta contraddittoria: se non temessi di essere accusato, per così dire, di “sparare sulla croce rossa”, direi anzi che si tratta di uno dei peggiori interventi legislativi degli ultimi anni, sia sotto l’aspetto della razionalità della disciplina dettata (o, meglio, non dettata, come poi si dirà), sia sotto quello della chiarezza letterale delle norme. Ed è un peccato, perché la rete è fenomeno socio-economico utile ed interessante. ma tant’è. il giurista deve fare la sua parte con il materiale a disposizione, anche quando quest’ultimo è scadente e pare rispondere più al desiderio di conquistare rapidamente nuovi spazi di consenso elettorale che non all’obiettivo di introdurre discipline socialmente (davvero) utili, comprensibili e tali da non incidere ulteriormente, come invece inevitabilmente accade con i pessimi testi di legge cui il legislatore italiano ci sta abituando, sul già allarmante livello di litigiosità del nostro Paese e dunque sui tempi semplicemente indecorosi della giustizia civile.
il giurista – dicevo – deve comunque svolgere il suo ruolo, ma la situazione accennata rende evidentemente assai diicile il compito dell’inquadramento civilistico del contratto di rete e, prima ancora, quello di conseguire ed ofrire le certezze che sarebbe lecito auspicare.

2. Contratto di rete o scopo di rete?

resterà fuori da queste pagine il tentativo di una ricostruzione organica del contratto di rete. Vorrei invece approfondire due problemi di fondo, di carattere sistematico, che le norme introdotte dal d.l. n.5 (e poi modiicate dal d.l. n.78/2010) sollevano e che, a mio avviso, è urgente afrontare, anche in considerazione delle conseguenze di ordine applicativo che ne possono discendere: se il contratto di rete è o meno un contratto associativo e se la rete ha o può avere soggettività.

Preme segnalare subito che, sul piano tecnico, l’intervento legislativo in commento si segnala per una singolare (e poco apprezzabile) impostazione: indugia, infatti, sulla deinizione del contratto di rete (senza tuttavia riuscire a renderla, per così dire, “stringente”)2, laddove è noto che il legislatore farebbe bene a rinunciare a

2La nozione ora oferta dal legislatore si diferenzia sia da quella in precedenza prevalentemente accolta sulla scorta dell’osservazione empirica, sia da quella (in verità alquanto embrionale) per prima emersa a livello normativo.

Sotto il primo aspetto, era comune deinire le reti, sul piano socio-economico, facendo leva sui tratti distintivi di esse rispetto ai distretti e quindi come unioni di imprese, che sono e restano autonome, dirette a realizzare economie di complementarità, plurisettoriali e non caratterizzate dalla vicinanza territoriale delle

354

Page 355

rivista di diritto privato Saggi e pareri 3/2012

questo compito, che solo l’elaborazione scientiica e giurisprudenziale può esaurientemente assolvere; si astiene, invece, pressoché integralmente, dal dettare la disciplina dell’istituto introdotto (così poi, in deinitiva, rendendo evanescente la deinizione, nonostante l’attenzione ad essa dedicata)
invero, la legge impone di indicare nel contratto gli “obiettivi strategici”, di individuare un “programma di rete” e consente (prima imponeva) di costituire un “organo comune”, ma poi identiica quegli obiettivi con inalità di ordine generalissimo – “l’innovazione” e “l’innalzamento” della capacità competitiva (peraltro già indicate poco prima come “scopo” del contratto) – che animano pressoché tutti (e vorrei dire necessariamente) gli imprenditori (e forse non solo), senza poi null’altro aggiungere

imprese aderenti: cfr. A. Bagnasco, A. Bonomi, D. Palmieri, E. rullani, Reti di imprese cit., specie pag. 10
s., F. Cafaggi, Introduzione cit., pag. 13 ed ivi riferimenti. Sul piano della ricostruzione storica ed empirica del fenomeno, può dirsi, insomma, che le reti di imprese da un lato sono un’evoluzione dei distretti, poiché, pur restando un’”aggregazione” di imprese giuridicamente distinte ed autonome, prescindono dai requisiti della territorialità e della comunanza settoriale delle aderenti, dall’altro si pongono ora come un genus al cui interno si colloca, quale forma di aggregazione caratterizzata da più stringenti requisiti di appartenenza, la species dei distretti. Sotto il secondo aspetto, la prima embrionale deinizione di rete è stata quella oferta dall’art. 6 bis del d.l. 25 giugno 2008 n. 112 (convertito con legge 6 agosto 2008 n.133), che al comma 2 applica le disposizioni concernenti i distretti produttivi, previste dall’art. 1, commi 366 e ss., della legge 23 dicembre 2005 n.266, “anche alle reti, di livello nazionale, delle imprese … quale libera aggregazione di singoli centri produttivi coesi nello sviluppo unitario di politiche industriali”. Sulla nozione economica di rete, le tipologie di modelli esistenti e le varie nozioni oferte dalle fonti, cfr. A. Gentili, Il contratto di rete dopo la l.n. 122 del 2010, in Contratti, 2011, p. 618 ss. Ampi riferimenti al concetto di rete nelle scienze sociali ed economiche, nonché alla rete nella disciplina dei servizi pubblici in F. Di Porto, La disciplina delle reti nel diritto dell’economia, in Trattato di diritto dell’economia diretto da E. Picossa – E Gabrielli, vol. Vi, Padova, 2008.

Bisogna inine notare, a riprova delle oscillazioni e forse della scarsa chiarezza di idee del legislatore, che la nozione dettata dal d.l. n. 78/2010, come convertito nella legge n. 122/2010, neppure corrisponde a quella poco prima dettata dal d.l. n. 5/2009, come convertito nella legge n. 33/2009. Quest’ultima si limitava ad indicare lo scopo di “accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato”, attraverso l’obbligo di esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali; quella ora vigente mantiene questa enunciazione, ma aggiunge (dopo la parola accrescere) “individualmente e collettivamente” (segnalerei sin da ora la congiunzione “e”) e soprattutto precisa che “a tal ine”, vale a dire per conseguire il suddetto, duplice accrescimento, le imprese aderenti si obbligano (i) a collaborare in forme ed ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese, oppure (ii) a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, od ancora (iii) ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.
mi sembra si possa dire con suiciente tranquillità che i tre obblighi da ultimo ricordati (perseguibili, in assenza di diverse indicazioni nella norma, sia alternativamente, sia cumulativamente) assumono il ruolo di scopo-mezzo, laddove l’accrescimento...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT