ORDINANZA 22 luglio 1987, n. 313 - Profilassi vaccinale obbligatoria contro l'afta epizootica negli allevamenti dei suini

Coming into Force31 Luglio 1987
Enactment Date22 Luglio 1987
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1987/07/31/087U0313/CONSOLIDATED/19871010
Published date31 Luglio 1987
Official Gazette PublicationGU n.177 del 31-07-1987
Articoli
Art 1.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1987, n. 147, concernente la produzione, l'acquisto, la distribuzione ed impiego dei vaccini per le profilassi immunizzanti obbligatorie degli animali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 1987, e successive modifiche;

Vista la legge 30 aprile 1976, n. 397;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1982, n. 475;

Vista la risoluzione n. 2/86 del Consiglio sanitario nazionale

della seduta del 23 aprile 1986 in riferimento alla epizoozia

aftosa; Visti i pareri espressi dal Consiglio superiore di sanita' nelle sedute del 18 febbraio 1987 e dell'11 giugno 1987;

Constatato che l'afta epizootica si e' manifestata con insistenza in un recente passato in numerosi allevamenti di suini di alcune province del territorio nazionale;

Ritenuto opportuno attuare un programma di vaccinazione antiaftosa di emergenza ai fini della difesa sanitaria degli allevamenti di suini nelle zone maggiormente esposte al rischio dell'infezione; Ordina: Art. 1.

Nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, Milano, Modena, Reggio Emilia, Parma e' resa obbligatoria la vaccinazione antiaftosa dei suini con vaccino monovalente A5 che deve essere attuata nei modi e nei termini indicati nei successivi articoli.

Art 2.
  1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza sono sottoposti a trattamento vaccinale tutti i suini di eta' superiore ai quarantacinque giorni ad eccezione di quelli che risultino sottoposti a vaccinazione, praticata posteriormente al 1 marzo 1987, nelle zone infette e di protezione.

  2. Le scrofe in produzione sono sottoposte ad un eccessivo trattamento vaccinale trascorsi tre mesi dal trattamento praticato in applicazione della precedente lettera A).

  3. Per il periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, sono sottoposti a trattamento vaccinale, all'eta' tra il 45-50° giorno i suinetti nati negli allevamenti situati nelle province di cui al precedente art. 1 e non sottoposti all'intervento vaccinale di cui alla lettera A).

  4. Per il periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza sono sottoposti...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT