ORDINANZA 27 giugno 1988, n. 281 - Profilassi vaccinale obbligatoria contro l'afta epizootica negli allevamenti dei bovini, dei bufalini, degli ovini e dei caprini

Coming into Force23 Luglio 1988
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1988/07/22/088G0339/CONSOLIDATED/19880908
Enactment Date27 Giugno 1988
Published date22 Luglio 1988
Official Gazette PublicationGU n.171 del 22-07-1988
Articoli
Art 1.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34, modificata dalla legge 7 marzo 1985, n. 98, recante provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afta epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica e africana, della febbre catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche;

Visto, altresi', il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, sull'ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali;

Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745, recante norme sul trasferimento di funzioni statali alle regioni e norme di principio per la ristrutturazione regionalizzata degli istituti stessi;

Visto il proprio decreto 12 marzo 1987, n. 147, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 1987, modificato con decreto 20 luglio 1987, n. 345, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 24 agosto 1987, e concernente la produzione, l'acquisto, la distribuzione e l'impiego dei vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 30 aprile 1976, n. 397, recante norme sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunita' economica europea (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 dell'11 giugno 1976) modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1982, n. 475 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 27 luglio 1982);

Visto il decreto 21 dicembre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 25 gennaio 1977, recante norme sanitarie in materia di importazione di animali vivi della specie bovina, equina, suina, ovina e caprina, provenienti dalla Comunita' economica europea o dai Paesi terzi;

Vista la propria ordinanza 27 giugno 1987, n. 288, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20 luglio 1987, modificata con proprie ordinanze:

5 novembre 1987, n. 465, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1987;

14 gennaio 1988, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 1988;

31 marzo 1988, n. 121, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 1988; recante disposizioni in materia di polizia veterinaria e interventi di profilassi dell'afta epizootica;

Vista la propria ordinanza 22 luglio 1987, n. 312, riguardante la profilassi vaccinale obbligatoria contro l'afta epizootica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 1987;

Visto l'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985);

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, recante misure urgenti per le dotazioni organiche del personale degli ospedali e per la razionalizzazione della spesa sanitaria;

Vista la risoluzione n. 2/86 del Consiglio sanitario nazionale del 23 aprile 1986, concernente, tra l'altro, la profilassi della epizoozia aftosa;

Visto i pareri favorevoli del Consiglio superiore di sanita' del 18 febbraio 1987 e del 15 dicembre 1987;

Ritenuto necessario proseguire nell'azione di profilassi vaccinale nei confronti dell'afta epizootica; Ordina: Art. 1.

E' resa obbligatoria nel territorio nazionale la vaccinazione antiaftosa dei bovini, dei bufalini, degli ovini e dei caprini secondo le modalita' e i tempi indicati nei successivi articoli.

Art 2.

In via ordinaria sono sottoposti a trattamento vaccinale:

  1. dal 1› ottobre al 30 novembre 1988 tutti i bovini e i bufalini di eta' superiore ai tre mesi ed entro il 28 febbraio 1989 quelli che nel frattempo raggiungono tale eta'.

    I bovini e i bufalini che nel periodo 1› ottobre 198828 febbraio 1989 vengono vaccinati per la prima volta debbono essere sottoposti ad un successivo trattamento vaccinale antiaftoso da eseguire tra il 25› ed il 40› giorno dal precedente trattamento vaccinale;

  2. dal 1› aprile al 31 maggio 1989 tutti i bovini e i bufalini di eta' superiore ai tre mesi ed entro il 30 agosto 1989 quelli che nel frattempo raggiungono l'eta' suddetta.

    I bovini e i bufalini che nel periodo 1› aprile-30 agosto 1989 vengono vaccinati per la prima volta debbono essere sottoposti ad un successivo trattamento vaccinale antiaftoso da eseguire tra il 25› e il 40› giorno dal precedente trattamento vaccinale;

  3. dal 1› aprile al 31 maggio 1989 gli ovini e i caprini di eta' superiore ai tre mesi che si spostano per la monticazione.

    La vaccinazione degli ovini e dei caprini, di cui alla precedente lettera c), deve essere effettuata almeno quindici giorni prima della monticazione. La data dell'avvenuto trattamento immunizzante deve essere annotata nei documenti sanitari previsti dagli articoli 42 e 43 del vigente regolamento di polizia veterinaria;

  4. dall'entrata in vigore della presente ordinanza e sino a nuova disposizione, devono altresi' essere sottoposti a vaccinazione antiaftosa i bovini da allevamento o da produzione di eta' superiore a tre mesi...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT