ORDINANZA 22 luglio 1987, n. 312 - Profilassi vaccinale obbligatoria contro l'afta epizootica negli allevamenti dei bovini, dei bufalini, degli ovini e dei caprini

Coming into Force31 Luglio 1987
End of Effective Date29 Settembre 1988
Published date31 Luglio 1987
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1987/07/31/087U0312/CONSOLIDATED/19880722
Enactment Date22 Luglio 1987
Official Gazette PublicationGU n.177 del 31-07-1987
Articoli
Art 1.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 gennaio 1968 n. 34

Vista la legge 23 dicembre 1975 n. 745;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1987, n. 147, concernente la produzione, l'acquisto, la distribuzione ed impiego dei vaccini per le profilassi immunizzanti obbligatorie degli animali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 1987 e successive modifiche;

Vista la legge 30 aprile 1976, n. 397;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1982, n. 475;

Vista la risoluzione n. 2/86 del Consiglio sanitario nazionale

della seduta del 23 aprile 1986 in riferimento alla epizoozia

aftosa; Visto il parere favorevole del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta del 18 febbraio 1987;

Ritenuto necessario proseguire nell'azione di profilassi vaccinale nei confronti dell'afta epizootica; Ordina: Art. 1.

E' resa obbligatoria nel territorio nazionale la vaccinazione antiaftosa dei bovini, dei bufalini, degli ovini e dei caprini secondo le modalita' e i tempi indicati nei successivi articoli.

Art 2.

In via ordinaria sono sottoposti a trattamento vaccinale:

  1. dal 1 ottobre al 30 novembre 1987 tutti i bovini e i bufalini di eta' superiore ai tre mesi ed entro il 28 febbraio 1988 quelli che nel frattempo raggiungono tale eta'.

    I bovini e i bufalini che nel periodo 1 ottobre 1987-28 febbraio 1988 vengono vaccinati per la prima volta debbono essere sottoposti ad un successivo trattamento vaccinale antiaftoso da eseguire tra il 25° ed il 40° giorno dal precedente trattamento vaccinale;

  2. dal 1 aprile al 31 maggio 1988 tutti i bovini e i bufalini di eta' superiore ai tre mesi ed entro il 30 agosto 1988, quelli che nel frattempo raggiungono l'eta' suddetta.

    I bovini e i bufalini che nel periodo 1 aprile-30 agosto 1988 vengono vaccinati per la prima volta debbono essere sottoposti ad un successivo trattamento vaccinale antiaftoso da eseguire tra il 25° e il 40° giorno dal precedente trattamento vaccinale;

  3. dal 1 aprile al 31 maggio 1988 gli ovini e i caprini di eta' superiore ai tre mesi che si spostano per la monticazione;

  4. dall'entrata in vigore della presente ordinanza sino al 30 settembre 1988 i bovini da allevamento o da produzione importati dall'estero di eta' superiore ai tre mesi.

    La vaccinazione degli ovini e dei caprini, di cui alla precedente lettera c) deve essere effettuata almeno quindici giorni prima della monticazione. La data dell'avvenuto trattamento immunizzante deve essere annotata nei documenti sanitari previsti dagli articoli 42 e 43 del vigente regolamento di polizia veterinaria.

    Ferma restando l'applicazione delle norme sulla vaccinazione antiaftosa a destino dei bovini importati, prevista da accordi stipulati con i Paesi esteri o da autorizzazioni sanitarie ministeriali, il trattamento vaccinale di cui alla precedente lettera d) deve essere effettuato trascorse settantadue ore e non oltre cinque giorni dall'arrivo degli animali nella sede di prima destinazione. A decorrere dal termine previsto dal primo comma dell'art. 16 della ordinanza 27 giugno 1987 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20 luglio 1987, la vaccinazione degli animali della specie bovina, bufalina, ovina e caprina importati dai Paesi della Comunita' economica europea e dai Paesi terzi, deve essere attuata secondo le disposizioni e...

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