DECRETO 10 agosto 2011, n. 168 - Regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a societa'' aventi caratteristiche di spin off o start up universitari in attuazione di quanto previsto all''articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (11G0214)

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visti gli articoli 33 e 117, comma 6, della Costituzione della Repubblica italiana;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario e, in particolare, l'articolo 6, comma 9 il quale prevede che, mediante decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca vengano adottati i criteri per la partecipazione dei professori e ricercatori universitari a societa' aventi caratteristiche di spin off o start up;

Visto l'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 ed, in particolare, l'articolo 1, comma 5;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 recante «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ed in particolare gli articoli 13,14 e 15;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 giugno 2011;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota prot. n. 5483 del 10 agosto 2011;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, definisce le modalita' per proporre, partecipare e assumere responsabilita' formali in societa' aventi caratteristiche di spin off o start up da parte di professori e ricercatori universitari di ruolo.

2. Ai fini del presente decreto s'intendono aventi caratteristiche di spin off o start up le societa' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Gli articoli 33 e 117, comma 6, della Costituzione della Repubblica italiana recitano:

Art. 33. - L'arte e la scienza sono libere e libero ne e' l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare ad esse piena liberta' e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

E' prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, universita' ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

.

Art. 117. - (omissis).

6. La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle

Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

.

Il testo dell'articolo 6, comma 9, della legge 30

dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario) reca:

Art. 6. - (omissis).

9. La posizione di professore e ricercatore e' incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilita' di costituire societa' con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilita' formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dell'ateneo di appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con regolamento adottato con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.

400. L'esercizio di attivita' libero-professionale e' incompatibile con il regime di tempo pieno. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del

Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fatto salvo quanto stabilito dalle convenzioni adottate ai sensi del comma 13 del presente articolo.

.

- L'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168

(Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica), prevede:

Art. 6 (Autonomia delle universita'). - 1. Le universita' sono dotate di personalita' giuridica e, in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; esse si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti.

2. Nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione e specificati dalla legge, le universita' sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento. E' esclusa l'applicabilita' di disposizioni emanate con circolare.

3. Le universita' svolgono attivita' didattica e organizzano le relative strutture nel rispetto della liberta' di insegnamento dei docenti e dei principi generali fissati nella disciplina relativa agli ordinamenti didattici universitari. Nell'osservanza di questi principi gli statuti...

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