Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti di professionalita' e di onorabilita' dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 109 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito "testo unico"), emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; Visto l'articolo 109, comma 1, del testo unico, in base al quale coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del testo unico (di seguito "intermediari finanziari") devono possedere i requisiti di professionalita' e di onorabilita' stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro, adottato sentiti la Banca d'Italia e l'U.I.C.; Visto l'articolo 109, comma 3, del testo unico, in base al quale il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione dalla carica e la sua durata; Sentita la Banca d'Italia; Sentito l'Ufficio italiano dei cambi; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 9 novembre 1998; Vista la nota del 7 dicembre 1998 con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400, lo schema di regolamento e' stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; A d o t t a il seguente regolamento

Art. 1.

Requisiti di professionalita' dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione di intermediari finanziari.

  1. I consiglieri di amministrazione degli intermediari finanziari devono essere scelti secondo criteri di professionalita' e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di

    1. attivita' di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; b) attivita' professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o, comunque, funzionali all'attivita' dell'intermediario finanziario; c) attivita' di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purche' le funzioni comportino la gestione di risorse economicofinanziarie.

  2. Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalita' e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attivita' o delle funzioni indicate nel comma 1.

  3. L'amministratore delegato, l'amministratore unico ed il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilita' per un periodo non inferiore ad un quinquennio. La medesima esperienza puo' essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella dell'intermediario finanziario presso il quale la carica deve essere ricoperta. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

  4. Il consiglio di amministrazione, nel verificare, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del testo unico, la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 2 e 3, sentito l'interessato, previa contestazione dei requisiti mancanti da effettuarsi almeno quindici giorni prima dell'audizione, valuta l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali dell'intermediario finanziario, indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10...

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