DECRETO 18 dicembre 2007 - Riconoscimento, alla prof.ssa Viviana Elisa Porro, di titolo di formazione, acquisito in Paese non comunitario, quale titolo abilitante all''esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE

per gli ordinamenti scolastici

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dei commi, 2, degli articoli 1 e 37 della citata legge n. 286/1998 e del comma 1 dell'art. 49 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 349/1999 di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese non comunitario dalla prof.ssa Viviana Elisa Porro, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa al sotto indicato titolo di formazione, congiuntamente ad ulteriore formazione (specializzazione «Pietre e pietre dure»; «Tecnica della scultura» e «Tecnica di fonderia»), conseguita presso l'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, la conoscenza della lingua italiana, nonche', l'esperienza professionale acquisita;

Rilevato che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata e' abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresi', che l'esercizio della professione in argomento e' subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 115/1992 compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita (art. 49, comma 2 del citato decreto del...

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