DECRETO 7 luglio 2011 - Riconoscimento, alla prof.ssa Sigrid Prast, delle qualifiche professionali estere abilitanti all''esercizio in Italia della professione di insegnante. (11A10263)

IL DIRETTORE GENERALE

per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica

Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la legge 24 novembre 2009, n. 167; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Sigrid Prast;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Vista il decreto di riconoscimento n. 375/2008 con il quale il sotto indicato diploma di istruzione post secondario e' dichiarato equipollente alla laurea italiana in «Storia» dalla Libera Universita' di Bolzano;

Vista la dichiarazione dell'Universita' di Salisburgo nella quale e' attestato che l'interessata e' abilitata in Austria ad in segnare «Storia, scienze sociali, educazione civile e tedesco» nelle scuole secondarie e professionali di primo e secondo grado;

Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81, e' esentata dalla...

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