DECRETO 17 febbraio 2012 - Riconoscimento, alla prof.ssa Michela Tonti, delle qualifiche professionali estere abilitanti all''esercizio in Italia della professione di insegnante. (12A02610)

IL DIRETTORE GENERALE

per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la legge 24 novembre 2009, n. 167; la C.M. 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione Europea dalla Prof.ssa Michela Tonti;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della C.M. 23 settembre 2010, e' esentata dalla presentazione della documentazione della competenza linguistica in quanto e' in possesso di formazione primaria, secondaria ed accademica conseguita in Italia;

Vista la nota 10 marzo 2011 - prot. n. 173, con la quale il Ministere de l'enseignement superieur et de la Recherche francese ha dichiarato, su richiesta di questa Direzione, che la formazione di insegnante in Francia "non e' regolamentata";

Rilevato che in Francia l'accesso alla professione di insegnante non e' subordinato al...

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