DECRETO 6 aprile 2009 - Riconoscimento, al prof. Mirko Tripputi, delle qualifiche professionali estere abilitanti all''esercizio in Italia della professione di insegnante. (09A04583)

IL DIRETTORE GENERALE

per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto ministeriale 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite nella Confederazione Elvetica, equiparata ai Paesi appartenenti all'Unione europea dal prof. Mirko Tripputi;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione professionale sotto indicato;

Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Rilevato che l'interessato e' esentato dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, in quanto cittadino italiano con formazione scolastica italiana e con diploma di Oboe conseguito nel 1987 presso il Conservatorio di Musica di Cagliari;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessato e' qualificato nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresi' che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n...

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