DECRETO 15 aprile 2009 - Riconoscimento, al prof. Marco Sorge, delle qualifiche professionali estere abilitanti all''esercizio in Italia della professione di insegnante. (09A04794)

IL DIRETTORE GENERALE

per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; l'accordo tra Comunita' europea e Confederazione Svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999, ratificato dalla legge 15 novembre 2000, n. 364; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Svizzera, dal prof. Marco Sorge;

Visto l'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007, il quale dispone che, per il riconoscimento dei titoli di formazione acquisiti dai cittadini della Confederazione Svizzera si applicano gli accordi in vigore con l'Unione europea;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione misto, «Diploma italiano di clarinetto» e abilitazione all'insegnamento svizzera «diploma di Pedagogia musicale»;

Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Rilevato che l'interessato ha compiuto 13 anni di studio (formazione primaria e secondaria) in scuole italiane e che, pertanto, ai sensi della sopra citata circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39, e' esonerato dalla presentazione della conoscenza linguistica;

Rilevato...

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