DECRETO 4 settembre 2008 - Riconoscimento, alla prof.ssa Georgia Fragkiadaki, di titolo di formazione, acquisito in Paese comunitario, quale titolo abilitante all''esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE

per gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione e per l'autonomia scolastica

Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale n. 39 del 21 marzo 2005; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Grecia, Paese appartenente alla Comunita' europea, dalla prof.ssa Georgia Fragkiadaki, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115/1992, relativa al sotto indicato titolo di formazione, nonche', la conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115/1992) a quella cui l'interessata e' abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 115/1992);

Rilevato, altresi', che l'esercizio della professione in argomento e' subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 del decreto legislativo n. 115/1992), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 16 maggio 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 5681 del 31 maggio 2007 che subordina al superamento di misure compensative, il...

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