DECRETO 5 marzo 2008 - Riconoscimento, al prof. Davide Fiorentini, di titolo di formazione, acquisito in Paese comunitario, quale titolo abilitante all''esercizio in Italia della professione di insegnante.
IL DIRETTORE GENERALE per gli ordinamenti scolastici del sistema nazionale di istruzione e per l'autonomia scolastica
Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; l'accordo tra la Comunita' europea e la Confederazione Svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999, ratificato dalla legge 15 novembre 2000, n. 364; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; la C.M. n. 39 del 21 marzo 2005; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;
Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente alla Comunita' europea dalla persona sotto indicata, nonche' la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115/1992, relativa al sotto indicato titolo di formazione;
Rilevato che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115/92) a quella cui la persona interessata e' abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 115/1992);
Rilevato, altresi', che l'esercizio della professione in argomento e' subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 decreto legislativo n. 115/92), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni;
Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nelle sedute del 21 e febbraio 2007, indette ai sensi dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 115/92;
Visto il decreto direttoriale datato 24 marzo 2007 (prot. n. 2989) che subordina al superamento di misure...
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